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Dipendenti dalle imprese assicuratrici

martedì, giugno 7, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
Il nuovo fondo di solidarietà per i dipendenti dalle imprese assicuratrici  

L’ISTITUZIONE DEL FONDO

Con i contratti collettivi nazionali del 17 settembre 2007 e del 19 settembre 2007, sottoscritti da ANIA e dalle Organizzazioni Sindacali del settore assicurativo, è stato istituito presso l’INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle

imprese assicuratrici» al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e di riorganizzazione, o di situazioni di crisi del settore delle Imprese assicuratrici.

Il D.I. 21 gennaio 2011, n. 33 (in G.U. n. 73 del 30 marzo 2011), adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L. 23 agosto 1988, n. 400, istituisce presso l’INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici», dettandone il relativo Regolamento.

Il Fondo, godendo di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ha lo scopo di fornire al personale dipendente non dirigente delle imprese che applicano i contratti collettivi del settore delle assicurazioni, uno strumento di supporto, che favorisca il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione.

LE PRESTAZIONI

Nell’ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

I fondo provvede inoltre in via straordinaria all’erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all’esodo, per un periodo massimo di 60 mesi sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell’attività e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è riconosciuta ai lavoratori la contribuzione figurativa, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia.

IL FINANZIAMENTO

A decorrere dal 14 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.I. n. 33/2011, le prestazioni del Fondo sono finanziate dai seguenti contributi:

  1. contributo ordinario
  2. contributo addizionale
  3. contributo straordinario

CONTRIBUTO ORDINARIO

Per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti non dirigenti con contratto a tempo indeterminato.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore in misura non superiore al 1,50%;

CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.

Compensazione e Sanzioni

lunedì, aprile 25, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
IL BLOCCO ALLE COMPENSAZIONI 

L’Amministrazione finanziaria con la Circ. n. 13/E dell’11 marzo 2011 ha diffuso gli attesi chiarimenti sul blocco alla compensazione in senso orizzontale dei crediti in caso di debiti iscritti a ruolo fornendo importanti precisazioni anche in relazione alle concrete modalità di calcolo delle sanzioni, per le quali si rende necessario porre a raffronto il 50% del debito iscritto a ruolo con il totale dell’importo del credito che è stato compensato indebitamente.La preclusione, introdotta con l’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 opera, a decorrere dall’1° gennaio 2011, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Questo divieto di compensazione risulta affiancato tuttavia dalla possibilità di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte (compensazione verticale).Con la Ris. n. 18 del 21 febbraio 2011 dell’Agenzia delle entrate è stato inoltre istituito il codice tributo RUOL per i pagamenti tramite Mod. F24 accise.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

LA COMPENSAZIONE VERTICALE

Per quanto concerne l’ambito applicativo della preclusione in esame viene conferma innanzi tutto l’esclusione delle ipotesi di compensazione cd. «verticale» o «interna» che maturano nell’ambito della gestione di partite creditorie e debitorie inerenti lo stesso tributo.

LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione orizzontale, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del Mod. F24.

I DEBITI SCADUTI

Per quanto riguarda i debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine, intendendosi a quest’ultimo proposito il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 4/E del 2011 ha precisato che:1.la preclusione vale anche per le cartelle già notificate nel 2010 e, comunque, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto anteriormente al primo gennaio 2011;2.la compensazione è, dunque, ancora possibile solo entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero qualora il pagamento dei ruoli sia eseguito tempestivamente.Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate conferma che la preclusione alla compensazione disposta dall’art. 31, comma 1, vale non soltanto per le cartelle di pagamento notificate successivamente al 1° gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento, ma anche per le cartelle notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al 1° gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica.Secondo l’Agenzia delle entrate la preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella, rimanendo quindi aperta la possibilità di preordinare in qualche caso l’anticipo dei propri adempimenti fiscali in funzione delle predette scadenze.In merito alla possibilità di fare riferimento ai ruoli da considerarsi definitivi o provvisori l’Agenzia delle entrate osserva, che la norma di riferimento non presenta distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari e alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio e che l’ unico elemento dirimente ai fini della preclusione è solamente l’avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.L’eventuale compensazione eseguita in violazione del divieto non è immediatamente sanzionabile nel caso di pendenza di ricorso, ma lo sarà solo eventualmente a seguito della definizione della controversia.L’Agenzia delle entrate ha poi confermato, in senso del tutto condivisibile, che la preclusione non opera in presenza di ruoli per i quali sia stata concessa una sospensione.

LA CONSULTAZIONE DEI DEBITI

L’esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati anche in via telematica, accedendo dal sito di Equitalia S.p.A al proprio Estratto conto Equitalia, all’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA (dall’anno 2000), ferma restando, peraltro, la possibilità di recarsi direttamente presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

LE PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di procedure concorsuali la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non determina, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate alla luce dei pregressi interventi sul punto , il blocco alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa.

IL LIMITE DI 1500 EURO

Secondo quanto disposto dall’Agenzia delle entrate, il limite di 1.500 euro deve intendersi come un limite assoluto e quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. Quanto alla concreta quantificazione del limite pari a 1.500 euro, l’Agenzia delle entrate conferma che il calcolo richiede al contribuente di prendere in considerazione anche gli oneri accessori e quindi, oltre alle imposte, anche le sanzioni, gli interessi, gli aggi e le altre spese collegate al ruolo (notifica della cartella o procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione).Dal punto di vista pratico per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento.In presenza di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento. Inoltre, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione del Mod. F24.

LA RATEAZIONE

Per quanto riguarda i casi in cui il contribuente ha optato per la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno prendere in considerazione i riflessi che emergono in caso di mancato pagamento di una o più rate.Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora efficace  e solo la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro tra l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto.Nel caso invece di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l’intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile e quindi, la preclusione riguarda l’importo complessivo del debito residuo non pagato.

IL PAGAMENTO

In base a quanto previsto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010 la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti per importi iscritti a ruolo può essere superata sia con il pagamento diretto all’agente della riscossione dell’intero debito scaduto che pagando il debito mediante la speciale forma di compensazione regolata con decreto del MEF del 10 febbraio 2011.Tale forma di pagamento riguarda anche tutti gli oneri accessori collegati alle imposte e facenti parte delle voci che compongono il ruolo stesso, nonché le imposte erariali la cui riscossione sarà affidata all’agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010.L’Agenzia delle entrate precisa altresì che eventuali errori nell’indicazione del codice tributo RUOL nei modelli F24 per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo non possono essere corretti dagli uffici, in quanto errori che incidono sostanzialmente sull’azione dell’Agenzia.In base poi a quanto disposto dal citato decreto del 10 febbraio 2011, nel caso in cui il pagamento mediante compensazione riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, con le modalità definite dall’agente della riscossione stesso. In assenza di tale comunicazione, l’imputazione dei pagamenti è effettuata dall’agente ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 602/1973, per cui rileva in via prioritaria, essenzialmente, il debito che presenta una formazione meno recente.In particolare, questa scelta va espressa attraverso il modello diffuso dalla società nazionale della riscossione il 14 marzo del corrente anno, che va presentato entro tre giorni dal conferimento del Mod. F24, se il versamento si effettua tramite Banche, Poste o Entratel, oppure contestualmente nel caso in cui ci si recasse, per il pagamento, direttamente dall’agente della riscossione. Nel primo caso, il modello vale anche come dichiarazione di avvenuta compensazione.Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 13/E del 2011, in particolare, la comunicazione preventiva delle posizioni debitorie da estinguere è da ritenersi tuttavia non necessaria qualora, contestualmente, il contribuente versi la totalità delle somme dovute, ancorché utilizzi la compensazione per pagare una parte solamente del debito scaduto, purché col medesimo F24 paghi le rimanenti somme con altro mezzo, ad esempio versando denaro contante.

RIMBORSO DELLE ECCEDENZE

Nel caso in cui il pagamento eseguito risulti superiore alle somme dovute, il rimborso dell’eccedenza versata è effettuato dall’agente della riscossione, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente. Per essere autorizzato all’erogazione del rimborso, l’agente della riscossione è tenuto a verificare preventivamente presso l’ente creditore l’effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione, e non poteva essere diversamente, del resto.

SANZIONI

INDEBITA COMPENSAZIONE

Posto che la sanzione è pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato, la stessa va calcolata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Inoltre, l’irrogazione della sanzione è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1.500 euro.

CONTROVERSIE PENDENTI

Secondo le Entrate per contestazione pendente si deve intendere qualsiasi controversia riguardante l’iscrizione a ruolo nel suo complesso e, quindi:1.l’impugnazione della cartella di pagamento;2.l’impugnazione degli atti presupposti che tale iscrizione a ruolo hanno prodotto (avvisi di accertamento, atti di contestazione, ecc.).L’Agenzia delle entrate precisa che la sanzione per indebita compensazione non può essere applicata fino al momento in cui, relativamente all’iscrizione a ruolo vi sia una controversia pendente. Sul punto le Entrate segnalano che tale disposizione rinvia comunque l’applicazione della sanzione ad un momento successivo nel caso di soccombenza del contribuente, anche con lo scopo di evitare la maturazione di effetti sanzionatori in capo al contribuente nel caso in cui la controversia si chiuda a suo favore.

PERIODO TRANSITORIO

L’Agenzia delle Entrate, con la Circ. n. 13/E del 2011 conferma, che non sono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro nel periodo anteriore al 18 febbraio del corrente anno, a condizione che l’utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli.

Prestiti Agevolati ai Dipendenti

venerdì, gennaio 21, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
PREMESSA

In relazione ad un quesito posto da una Fondazione, l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 46/e del 28 maggio 2010 ha dato consulenza giuridica sul trattamento fiscale da applicare ai dipendenti che godono di un contributo aziendale, a copertura della rata di mutuo agevolato, in particolare il quesito verte sulla possibilità di

far rientrare nella normativa dei fringe benefits anche i contributi aziendali erogati ai propri dipendenti per il pagamento di mutui agevolati con istituti di credito non convenzionati con il proprio datore di lavoro. La conclusione delle Agenzia dell’Entrate è stata quella di equiparare il trattamento fiscale dei contributi aziendali erogati ai dipendenti che abbiano stipulato un mutuo con un istituto convenzionato con il datore di lavoro, a quei contributi erogati a favore di dipendenti che abbiano stipulato un mutuo con un istituto di credito non convenzionato.Vediamo ora nel dettaglio il profilarsi di questa nuova applicazione.Vediamo ora nel dettaglio il profilarsi di questa nuova applicazione. Soggetti interessatiVista la molteplicità dell’offerta proposta, sui mercati finanziari, della tipologia di mutui, la Fondazione oggetto del quesito prova ad estendere i soggetti interessati a tali applicazione. Infatti se prima del parere positivo delle agenzia delle entrate, era condizione necessaria, al fine di godere dell’agevolazione, stipulare un mutuo con un ente (istituto di credito, società finanziaria…) direttamente convenzionato con il datore di lavoro, ora possiamo dire che i soggetti interessati all’agevolazione sono:

  1. i dipendenti del datore di lavoro che eroga i contributi agevolati;
  2. istituti di credito di libera scelta dei dipendenti, erogatori di mutui.
  3. Datori di lavoro.

L’allargamento del panorama di istituti ai quali rivolgersi, ha modificato anche l’onere del datore di lavoro di  erogare il contributo direttamente alla banca mutuante, prima condizione necessaria all’accesso all’agevolazione.

Iter procedurale

La fondazione nella stesura del proprio quesito ha individuato anche una procedura che potrebbe essere utilizzata in presenza di una libera scelta dell’istituto di credito:

  • il dipendente presenta una richiesta al proprio datore di lavoro allegando lo schema del contratto di mutuo e il “preventivo di mutuo”, ovvero il piano di ammortamento per l’estinzione del debito contratto;
  • l’azienda comunica all’istituto di credito erogante, l’accoglimento della domanda ed inoltra l’informativa inerente l’erogazione del contributo con l’impegno alla comunicazione di un’eventuale revoca del beneficio;
  • successivamente alla stipula del mutuo, il dipendente consegna al proprio datore di lavoro il piano di ammortamento definitivo, che comunque non potrà essere difforme, da quanto autorizzato in precedenza, e gli estremi bancari del conto corrente sul quale verranno addebitate le rate del mutuo sottoscritto e sul quale, lo stesso datore di lavoro, provvederà all’accredito del contributo aziendale, ai suindicati fini erogato, con valuta coincidente a quella dell’addebito della rata del mutuo;
  • entro il 31 gennaio di ogni anno o, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il dipendente si impegna a consegnare al proprio datore di lavoro, la certificazione dell’istituto di credito attestante il pagamento avvenuto delle rate addebitate, in scadenza all’anno precedente.

Parere dell’Agenzia dell’Entrate

Visto il quesito espresso e l’iter procedurale allegato, l’Agenzia delle Entrate ritiene di esprimere parere positivo e che, il contributo erogato al dipendente che ha liberamente scelto l’istituto di credito mutuante, possa essere determinato in base al criterio previsto dall’art. 51 comma 4, lettera b del TUIR. Quindi il 50% dell’ammontare risultante dalla differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigenti al 31 dicembre di ogni anno e l’importo degli interessi, calcolato al tasso applicato sugli stessi dalla banca mutuante, concorrerà alla formazione del reddito imponibile del dipendente.

Infatti, il contributo erogato viene accreditato direttamente sul conto corrente del dipendente ma, vista l’erogazione del contributo con valuta coincidente all’addebito da parte dell’istituto di credito della rata del mutuo, e quindi una mera transizione del contributo, lo stesso può essere determinato ai fini della normativa suindicata, e non come un effettivo importo erogato pienamente imponibile. Inoltre il datore di lavoro ricevendo periodicamente, dal dipendente, la certificazione dell’istituto di credito sugli avvenuti pagamenti delle rate, non resta parte estranea all’operazione di finanziamento.

Resta comunque onere del datore di lavoro l’indicazione nelle annotazioni del mod. 770 cod. AH, oltre al valore di ulteriori fringe benefit erogati, dei contributi erogati in relazione ai mutui sottoscritti dai propri dipendenti.

Infine, nel caso di mutuo ipotecario sottoscritto, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della propria abitazione principale, il dipendente potrà usufruire della detrazione prevista del 19% degli interessi passivi sul mutuo, sull’ammontare dell’importo pagato al netto del contributo aziendale ricevuto.