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Il termine ‘inps’ è inserito negli articoli:

INPS e la trasmissione telematica dei certificati di malattia

giovedì, marzo 1, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro

TRASMISSIONE TELEMATICA E CONSULTAZIONE DEGLI ATTESTATI DI MALATTIA

L’INPS con la Circ. 16 febbraio 2012, n. 23 è intervenuto nuovamente in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia e dei relativi servizi messi a disposizione di aziende, intermediari e cittadini.

CONSULTAZIONE DEGLI ATTESTATI DI MALATTIA

In attuazione della Circ. n. 117 del 2011, è stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro, di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di invio dell’attestato con PEC.

Essi per poter utilizzare il servizio devono inoltrare una richiesta all’indirizzo di

Posta certificata di una Struttura territoriale INPS con le quali le Aziende rappresentate dall’intermediario si rapportano contributivamente.

DOMANDA

Per potersi avvalere di tale servizio i datori di lavoro devono dunque inviare apposita domanda,  mediante lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori.

La domanda deve contenere i dati anagrafici dell’intermediario, completi di codice fiscale, e l’elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio.

Gli intermediari potranno così accedere agli attestati di malattia mediante accesso con PIN al portale INPS www.inps.it – servizi on-line.

DELEGA

Per poter accedere a tale servizio gli intermediari devono però essere muniti di delega generale  da parte del datore di lavoro – comunicata con le modalità stabilite dalla Circ. n. 28/2011 – allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’INPS.

Nel caso in cui invece gli intermediari siano anche titolari di un rapporto di lavoro dipendente, presso un’azienda diversa da quella rappresentata, e vengano delegati dal proprio datore di lavoro alla consultazione degli attestati di malattia dei dipendenti di tale azienda, occorre procedere come indicato nelle Circc. n. 60 e n. 119/2010 essendo necessaria apposita delega personale da parte del suddetto datore di lavoro.

I delegati aziendali abilitati alla consultazione degli attestati di malattia e i soggetti abilitati (delegati aziendali e intermediari) alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC devono comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’INPS possa provvedere alla revoca dell’abilitazione.

SETTORE AGRICOLO

Anche ai datori di lavoro agricoli e agli intermediari che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole che effettuano il versamento dei contributi con il modello DMAG viene data la possibilità di consultare gli attestati di malattia degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cd. OTI).

I servizi messi a disposizione (PEC e accesso al portale con PIN) devono essere richiesti secondo le modalità di cui sopra indicando il codice fiscale o la partita iva dell’azienda per la quale viene effettuato il versamento contributivo trimestrale (DMAG).

Anche per il settore agricolo i datori di lavoro e/o l’intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC sono tenuti a comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’INPS possa provvedere alla revoca dell’abilitazione.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Amministrazioni pubbliche ed i loro intermediari possono presentare richiesta corredata di delega, di accesso ai servizi tramite PIN e di invio degli attestati con PEC ad una sede INPS secondo le modalità previste.

Anche per la Pubblica Amministrazione deve essere comunicata tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’INPS possa provvedere alla revoca dell’abilitazione.

CITTADINO

Per il lavoratore è invece stato reso disponibile un nuovo servizio che consente di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da lui indicato.

Tale servizio può essere attivato:

  1. per i cittadini in possesso di PIN, selezionando la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione degli certificati di malattia;
  2. inoltrando richiesta tramite posta certificata rilasciata ad una struttura territoriale INPS indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale e numero telefonico.

Inps e le operazioni di conguaglio previdenziale e assistenziale

giovedì, gennaio 19, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro

L’INPS con la Circ. n. 155 del 14 dicembre 2011 ha proposto una serie di chiarimenti e precisazioni in materia di conguaglio di fine anno relativamente alle operazioni previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.

Come ogni anno, alla fine del periodo d’imposta, i datori di lavoro devono infatti effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali con lo scopo di:

1 – pervenire ad una precisa quanti ficazione dell’imponibile contributivo;

2 - applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;

3 – imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2012.

L’Istituto ha provveduto in modo particolare ad esaminare le seguenti singole casistiche che possono presentarsi nella quotidianità operativa:

1 - variabili della retribuzione che comportino variazioni nella retribuzione imponibile tra cui:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali.

I datori di lavoro possono tenere conto delle variabili retributive in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione occorre compilare l’elemento «varretributive» nel modello di denuncia individuale UniEmens.

2 – massimale contributivo e pensionabile art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995

L’art. 2 comma 18 della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie che per il 2011è pari ad euro 93.622,00.

Tale massimale deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Il massimale non è frazionabile a mese e nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi anche le retribuzioni percepite dal lavoratore durante il rapporto di lavoro precedente devono prendersi in considerazione ai fini dell’applicazione del suddetto massimale.

Non sono invece cumulabili, ai fini dell’applicazione del massimale,  i relativi compensi qualora coesistano durante l’anno rapporti di lavoro dipendente e rapporti di collaborazione di cui alla legge n. 335/1995.

3 – contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992

Per i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, è stato previsto un contributo aggiuntivo dell’1% (a carico del lavoratore) per la quota eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l’anno 2011 tale limite è pari ad euro 43.042,00 annui, che equivalgono ad euro 3.587,00 mensili.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell’1% deve essere compilato l’elemento «contribuzione aggiuntiva» del modello UniEmens;

4 – conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse

L’INPS ha chiarito che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

5 – «fringe benefits» tra cui;

  • auto aziendali; per la valorizzazione dell’importo del benefit il calcolo deve essere effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit);
  • prestiti ai dipendenti; per la determinazione dell’importo del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. A tale scopo occorre considerare che attualmente il tasso ufficiale di riferimento vigente è pari a 1,25%;

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, ad euro 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito del dipendente;

6 – conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente (salvo conguaglio a fine anno) o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione del conguaglio le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

7 – rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria

Le quote annuali di trattamento di fine rapporto (ad eccezione di quella maturata nell’anno) devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine dell’anno.

8 – operazioni societarie

Le operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori e le operazioni di cessione del contratto di lavoro, ai fini del conguaglio dei contributi previdenziali, dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante tenuto al rilascio della certificazione CUD , tenendo in considerazione le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefit;

9 – recupero del contributo di solidarietà del 10% ex legge n. 166/1991;

Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a finalità di previdenza complementare è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 10%.

Una quota pari all’1% del predetto contributo di solidarietà confluisce presso il Fondo di Garanzia al fine di contrastare il rischio di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta ed amministrazione controllata del datore di lavoro. Ai fini del recupero pratico del contributo durante le operazioni di conguaglio i datori di lavoro dovranno utilizzare i codici L938 e L939.

L’ INPS specifica che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di «dicembre 2011» (scadenza 16 gennaio 2012), anche con quella di competenza del mese di «gennaio 2011» (scadenza 16 febbraio 2012).

Per quanto riguarda infine le operazioni di conguaglio sul TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di «febbraio 2012» (scadenza 16 marzo 2012), senza aggravio di oneri accessori.

Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica

giovedì, gennaio 19, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Pensione

L’INPS con il Mess. n. 24126 del 20 dicembre 2011 ha chiarito il tema relativo alla certificazione del diritto alla prestazione pensionistica ex art. 24, comma 3, del decreto «Salva Italia».

 L’ art. 24, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (cd.” Decreto Salva Italia”) dispone che qualora il lavoratore maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla legge in vigore a tale data, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa in vigore al 31 dicembre 2011 e può chiedere

all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

L’INPS precisa però che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del Decreto Salva Italia è subordinato alla maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente, a prescindere dall’avvenuta certificazione di tale diritto, in quanto la certificazione ha funzione meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto.

Pertanto, secondo quanto precisato dall’INPS, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.