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La riduzione contributiva
La riduzione contributiva nel settore dell’edilizia
Fonti
Il Decreto Legge numero 244 del 1995, convertito con modificazioni dalla Legge numero 341 del 1995, ha previsto per i datori di lavoro esercenti attività edile, una riduzione contributiva. Tale agevolazione è dovuta solamente per gli operai occupati a tempo pieno; sono quindi esclusi i dipendenti inquadrati con la qualifica di impiegati e gli operai assunti a tempo parziale.
La Legge numero 247 del 2007 ha rimandato la determinazione della percentuale di riduzione ad un Decreto del Ministero del Lavoro.
| Con il Decreto Ministeriale del 13 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 266 del 15 novembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato, per l’anno 2011, la riduzione contributiva per il settore edilizia nella misura dell’11,50%. | ![]() |
L’INPS, con Circolare numero 154 del 14 dicembre 2011, ha successivamente fornito le istruzioni operative per effettuare il recupero dello sconto contributivo da parte dei datori di lavoro interessati.
Condizioni di accesso al beneficio
L’agevolazione contributiva trova applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile, comprese le cooperative di produzione e lavoro, esercenti sul territorio nazionale attività edile rientranti nella classificazione ISTAT 1991, tra i codici dal 45.11.0 al 45.45.2.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono possedere specifici requisiti: rispettare il Contratto Collettivo, sia per la parte normativa che economica; possedere i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva, anche da parte delle Casse Edili; non avere riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione; non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro.
I requisiti sopra enunciati devono essere dichiarati dai datori di lavoro presentando l’autocertificazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, secondo le regole fissate dal Ministero del lavoro con la Circolare numero 38 del 2008, oppure, mediante una dichiarazione da consegnare all’INPS ed all’INAIL, utilizzando i modelli predisposti dagli stessi Istituti e reperibili nei rispettivi siti Internet istituzionali.
Periodi
Lo sconto contributivo dell’11,50% compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2011 ed è applicabile ai soli lavoratori dipendenti con qualifica di operai, compresi i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non rileva, per il godimento dell’agevolazione, la durata del rapporto di lavoro, ne deriva pertanto la conseguente applicabilità dello sgravio anche nei confronti di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
Il calcolo
La riduzione contributiva, pari al 11,50%, è da calcolare considerando come base di calcolo la quota relativa alle contribuzioni diverse da quelle dovute per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e al netto della quota a carico del dipendente.
Tale riduzione non spetta se il lavoratore è destinatario di altre agevolazioni contributive, ad esempio per lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione da oltre 24 mesi, lavoratori assunti dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, contratti di apprendistato.
Le modalità operative
Il riconoscimento della riduzione contributiva da parte dell’INPS avviene attraverso l’esposizione dei relativi importi nel modello Uniemens del medesimo mese a cui lo sgravio contributivo si riferisce.
Il suddetto modello Uniemens dovrà essere compilato così come segue:
1) per i periodi di paga non ancora scaduti, con limite dicembre 2011, calcoleranno l’importo dello sconto spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo esporranno, indicando il codice “L206” e il corrispettivo importo a conguaglio nella colonna degli importi a credito. L’importo a conguaglio dello sconto edile dovrà essere calcolato ed esposto, nella denuncia individuale, per singolo dipendente.
2) Per i periodi di paga già scaduti calcoleranno l’importo dello sconto arretrato dal mese di gennaio 2011, con limite dicembre 2011 e lo esporranno, indicando il codice “L207” e il corrispettivo importo a conguaglio nella colonna degli importi a credito. L’importo a conguaglio sarà esposto nella denuncia aziendale come valore aggregato di tutti i dipendenti per tutte le mensilità che si andranno a recuperare.
Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ricevere da parte dell’Inps delle note di rettifica relative al recupero contributivo dell’anno 2011, non dovrà effettuare alcun adempimento poiché le competenti sedi INPS provvederanno, previa verifica della presenza dei requisiti previsti, direttamente a definire le note emesse a tale titolo.
Le operazioni di recupero nei confronti dell’INPS dovranno essere concluse entro il 16 marzo 2012.
Relativamente alla contribuzione INAIL, il recupero dello sconto edile avverrà nell’autoliquidazione INAIL 2011/2012, esclusivamente sui premi dovuti a titolo di regolazione per l’anno 2011, con esclusione di quanto dovuto per premi speciali unitari di titolari, familiari coadiuvanti e soci artigiani; lo sconto non dovrà essere invece calcolato sulla rata di premio da anticipare per l’anno 2012.
Ai fini della compilazione del modulo INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni, il datore di lavoro dovrà indicare nella sezione Retribuzioni soggette a sconto l’ammontare complessivo delle retribuzioni che danno diritto alla riduzione contributiva.
E’ importante ricordare che lo sconto, ed il relativo recupero, competono anche per i lavoratori che hanno prestato la propria attività nel corso del 2011 anche se non più in forza al momento del recupero contributivo.
La tutela della salute dell’individuo è un principio fondamentale sancito dall’art. 32 della Costituzione, il quale garantisce alla persona il diritto ad essere tutelata anche come interesse della collettività.
| Con riguardo ai rapporti di lavoro, la legge dispone che in caso di malattia (oltre che di infortunio, gravidanza o puerperio), la prestazione di lavoro viene sospesa e il datore di lavoro non può intimare il licenziamento al lavoratore malato, se non sia scaduto il termine di conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto), | ![]() |
appositamente previsto dalla maggior parte dei contratti collettivi. In altre parole, il lavoratore non può essere licenziato per il semplice fatto di essere malato.
Il periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore, assente per malattia o infortunio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2110 c.c., definito comunemente “periodo di comporto”, trova la sua fonte principale nei contratti collettivi, che ne disciplinano la natura e la durata.
L’articolo 2110 c.c., così sancisce “in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
Nei casi indicati dal comma precedente l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118 c.c., decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.”
In vero, la legge si riferisce a qualunque lavoratore subordinato, ma la contrattazione collettiva nello specifico di ogni categoria di lavoratori, determina la costituzione del diritto, i tempi e i modi di attuazione.
Tuttavia, non tutti i contratti collettivi disciplinano la fattispecie. In questi casi, ai sensi del secondo comma dell’art. 2110 c.c., troveranno applicazione i principi che derivano “dagli usi o secondo equità” ovvero si ritiene che spetti al giudice, equitativamente, determinare l’arco temporale di riferimento per il computo delle assenze.
Il verificarsi delle fattispecie contemplate dall’art. 2110 c.c., comporta la sospensione dell’obbligazione di lavoro e anche, ma con minor frequenza, la sospensione dell’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (la contrattazione collettiva determina i casi in cui il trattamento economico è erogato dagli enti previdenziali).
Il lavoratore assente mantiene il diritto alla conservazione del posto, dunque il datore di lavoro non può procedere al licenziamento e, in molti casi, continua a decorrere l’anzianità di servizio.
Decorso il c.d. periodo di comporto il datore è legittimato, sulla base del secondo comma dell’art. 2110 c.c., a procedere al licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell’art. 2118 del c.c.
Ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto, è importante definire il periodo di comporto, che può essere di due tipi:
- Comporto secco o ininterrotto: tale istituto ricorre quando la contrattazione collettiva si limita a prevedere il periodo di comporto soltanto con riferimento alla malattia unica (Es: “nei casi di interruzione del lavoro dovuta a malattia, l’azienda conserverà il posto al lavoratore per 12 mesi”). Il carattere unitario e continuativo della causa di sospensione del rapporto di lavoro è il parametro che integra questa fattispecie;
- Comporto a sommatoria: la contrattazione collettiva prevede un ampio arco temporale entro il quale non possono essere superati i periodi massimi complessivi di conservazione del posto di lavoro. Il carattere intermittente o reiterato della causa di sospensione del rapporto di lavoro è il parametro che integra questa fattispecie.
Tuttavia, anche se la normativa oggetto di trattazione, appare come un trattamento di garanzia a favore del lavoratore, è interessante notare che, scaduto il termine di comporto, il lavoratore può essere licenziato anche se effettivamente e seriamente malato.
Per ovviare a questo inconveniente spesso i contratti collettivi introducono un altro istituto, quello dell’aspettativa non retribuita: per un massimo indicato dal contratto, il rapporto di lavoro può proseguire, sia pur in assenza della retribuzione, anche oltre al termine di comporto.
Si tratta di un istituto molto importante, tanto che alcune sentenze della Corte di legittimità hanno dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, se il datore di lavoro non ha concesso la facoltà di fruire dell’aspettativa al lavoratore. Pertanto il lavoratore che, malato, approssimandosi la scadenza del periodo di comporto, non può tornare al lavoro, può fruire dell’istituto di cui si è detto.
In questo caso il datore di lavoro non può rifiutare l’aspettativa, a meno che non dimostri la sussistenza di seri motivi impeditivi alla concessione della stessa.
CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO
Il testo dell’art. 2110 c.c. non fornisce elementi in merito al calcolo per il periodo di comporto, ma come accennato in precedenza, la fonte che colma le lacune della lettera del Legislatore è la contrattazione collettiva.
Quest’ultima, oltre a descrivere le fattispecie che integrano il diritto al mantenimento del posto di lavoro, sulla base di quanto previsto dall’art. 2110 del c.c., tendenzialmente determina i criteri per calcolarlo, anche in virtù dell’affermata evoluzione giurisprudenziale in materia.
Alle volte vi sono anche delle limitazioni: gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, eventi meritevoli di tutela ai sensi della lettera del codice civile, spesso sono esclusi dal conteggio del periodo di comporto.
Il criterio da adottare per calcolare il comporto dipende dall’impostazione del contratto collettivo, anche se la legge prevede per gli impiegati che abbiano maturato un’anzianità di servizio minore di 10 anni, un periodo di comporto di 3 mesi mentre, per gli impiegati che abbiano maturato un’anzianità di servizio maggiore di 10 anni, un periodo di 6 mesi.
A tal proposito va considerata l’anzianità di servizio che matura dalla data di assunzione (compreso il periodo di prova) fino al momento in cui scade il periodo di conservazione del posto o al diverso momento stabilito contrattualmente.
Se il contratto collettivo fa riferimento all’anno di calendario si deve intendere il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, qualora, invece, faccia riferimento all’anno solare si deve intendere un periodo di 365 giorni computati dal primo giorno della malattia. Solo nel caso di comporto per sommatoria si contano anche i giorni festivi o comunque non lavorativi (sciopero) che cadano durante il periodo di malattia certificato dal medico.
Pertanto i giorni non lavorati sono validi ai fini del computo. Non si tiene conto, invece, dei giorni (festivi o non lavorativi) che precedono o seguono immediatamente quelli indicati nel certificato medico.
Inoltre, l’orientamento giurisprudenziale sostiene che, nel caso in cui l’orario di lavoro sia articolato su cinque giorni e la fine del periodo di malattia cada il venerdì, il sabato e la domenica successivi non vanno considerati. Dunque, fa fede, ai fini del calcolo del periodo di comporto, quanto si evince dal certificato medico.
Infine, per quanto riguarda le ferie, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che durante il periodo di comporto il lavoratore può chiedere di fruire delle ferie maturate. In questo caso il periodo di comporto slitta in avanti di un numero di giorni pari a quello delle ferie richieste.
COMPORTO LAVORATORE A TEMPO PARZIALE
Per capire il metodo di calcolo del periodo di comporto, più idoneo e più rispettoso dei diritti dei lavoratori a tempo parziale, ancora una volta è dovuta intervenire la giurisprudenza di legittimità.
La causa riguardava un ricorso promosso da un lavoratore a tempo parziale, il quale è stato licenziato, sebbene non aveva superato il tetto massimo di assenza previsto dal CCNL a lui applicato. La motivazione del licenziamento era relativa al fatto che, trattandosi di lavoratore non a tempo pieno, aveva diritto ad un periodo di comporto inferiore, ovvero proporzionato alla durata del suo orario.
Tale tesi era stata accolta dal Giudice del Lavoro, ma non dal Tribunale che, in sede di appello, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento. La Cassazione confermava la decisione del Tribunale (sentenza n. 14065/1999), precisando che:
- nel caso in cui il rapporto di lavoro sia (come nell’ipotesi esaminata dalla Corte) un part-time orizzontale, ovvero distribuito sui tutti i giorni lavorativi, ma con una durata giornaliera ridotta, non vi è motivo di riconoscere un periodo di comporto inferiore rispetto a quello ordinario, effettuando tale lavoratore un numero di giornate lavorative analogo a quello dei colleghi a tempo pieno.
- al contrario, nel caso in cui il part-time sia verticale, ovvero con orario pieno ma per pochi giorni la settimana, potrebbe essere riconosciuto al lavoratore un periodo massimo di assenza ridotto e ciò, al fine di evitare conseguenze eccessivamente pesanti per il datore di lavoro. In questo caso, toccherebbe al giudice determinare, in via equitativa, la durata di tale periodo.
LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO – CRITERIO DELLA TEMPESTIVITA’
Premesso che il datore di lavoro è legittimato direttamente dal 2° comma dell’art. 2110 c.c. a licenziare il lavoratore che superi il periodo di comporto, quest’ultimo, come accennato in precedenza, possiede un’ulteriore garanzia al mantenimento del posto di lavoro: la richiesta dell’aspettativa non retribuita, che difficilmente non viene concessa dal datore di lavoro.
E’ pacifico affermare che, la fine del periodo di comporto determina la possibilità in capo al datore di lavoro, di licenziare il lavoratore.
Tuttavia, come avviene nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.), opera il criterio della tempestività, anche se viene a mancare il carattere della necessaria urgenza che opera nel caso di licenziamento per una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto” (giusta causa).
La valutazione del tempo decorso tra, la data del superamento del periodo di comporto e quella del licenziamento, al fine di stabilire se il rientro al lavoro sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto, va condotta con criteri di minor rigore.
L’esigenza del lavoratore alla certezza della continuazione del suo contratto di lavoro va contemperata con l’effettivo interesse del datore di lavoro di licenziare il lavoratore, al vaglio della gravità del suo comportamento (superamento del periodo di comporto), soprattutto con riferimento alla sua compatibilità o meno con la continuazione del rapporto di lavoro.
Pertanto il criterio della tempestività, non è un dato oggettivo e definibile a priori, ma la sua operatività, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, va valutata caso per caso, in considerazione della sostenibilità o meno delle assenze del lavoratore in rapporto all’esigenza dell’impresa (Art. 41 Cost.: l’iniziativa economica privata è libera).
E’ pacifico affermare che l’accettazione, da parte del datore di lavoro, della ripresa dell’attività lavorativa del dipendente non equivale di per sé a rinuncia al diritto di recedere dal rapporto, ai sensi dell’art. 2110 c.c..
Tuttavia, la prova del nesso causale tra l’intimazione del licenziamento ed il fatto (superamento del periodo di comporto) deve essere fornita dal datore di lavoro nel caso di licenziamento intimato dopo un apprezzabile intervallo di tempo, e cioè dopo alcune settimane (o addirittura mesi) mentre, nel caso di licenziamento intimato dopo pochi giorni dalla riammissione in servizio, è onere del lavoratore provare che tale riammissione costituisce nel caso concreto – eventualmente in concorso con altri elementi – una manifestazione tacita della volontà del datore di lavoro di rinunciare al diritto di recesso. Spetta comunque al giudice del merito valutare la congruità o meno del tempo intercorso fra la ripresa del lavoro ed il licenziamento (Cass, n. 9032/2000).
LICENZIAMENTO PRIMA DEL RIENTRO AL LAVORO
Qualora il datore di lavoro, intimi il licenziamento per cause diverse dalla malattia prima della scadenza del periodo di comporto, sia nel caso di licenziamento individuale che in quello di licenziamento collettivo, la dichiarazione di recesso è valida, ma non produce effetti fino alla guarigione del lavoratore o alla scadenza del periodo di comporto.
Le uniche ipotesi in cui il licenziamento intimato, durante il periodo di malattia e prima della scadenza del periodo di comporto, trova piena efficacia, sono i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo oggettivo (sono immediatamente valide ed efficaci), dovuti a sopravvenuta impossibilità della prestazione o per cessazione totale dell’attività d’impresa.
FORMA DEL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO
La forma del licenziamento per il superamento del periodo di comporto è quella disciplinata dall’ art. 2 della L. n. 604/1966 e dall‘art. 7 della L. n. 300/1970.
Qualora l’atto d’intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento e solo nel caso di non ottemperanza a questa specifica richiesta, delle assenze non contestate non può tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto.
Pertanto nella comunicazione scritta il datore di lavoro deve indicare in modo analitico, specifico e completo i motivi del recesso, delimitando gli stessi nell’eventuale successivo giudizio promosso dal lavoratore.
Ne deriva che nel licenziamento per eccessiva morbilità – soggetto alla disciplina della L. 604/66, con consequenziale obbligo del datore di lavoro di provare la giusta causa o il giustificato motivo – non può tenersi conto delle assenze dal lavoro non contestate nella lettera di licenziamento.
Anche per questa fattispecie di licenziamento (assimilabile al giustificato motivo oggettivo) vige il principio dell’immutabilità delle motivazioni: il fatto risultante dalla contestazione non può essere successivamente modificato.
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO DERIVANTE CONDIZIONI DI LAVORO INADEGUATE
Nel caso in cui si accerti che la malattia sia imputabile ad un comportamento illecito del datore di lavoro, i giorni relativi non devono rientrare nel computo del periodo di comporto.
Pertanto, per la giurisprudenza maggioritaria, la computabilità del periodo di comporto non viene a mancare nell’ipotesi in cui, la malattia o l’infortunio, non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro, e siano pertanto collegati allo svolgimento dell’attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Tale norma impone al datore di lavoro di porre in essere le misure necessarie per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore; pertanto, in tali ipotesi, ossia quando il lavoratore sia costretto ad assentarsi dal lavoro a causa di una patologia che non si sarebbe verificata nell’ipotesi in cui il datore avesse adottato tutte le misure necessarie, l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento del datore di lavoro.
Naturalmente incombe sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia e l’inadempimento del datore di lavoro.
Sicurezza sul Lavoro: Prerogative e obblighi del datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del SPP
Indice:
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 34, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU per la sicurezza nei luoghi di lavoro), modificato dal correttivo approvato con D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, prevede che, salvo in alcuni casi, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Inoltre, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi ed evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente tali compiti deve frequentare corsi di formazione, e di aggiornamento di durata minima e massima stabilite dalla legge, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni predefiniti.
La formazione effettuata ai sensi della normativa previgente conserva comunque la sua validità ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla presente normativa.
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LE PREROGATIVE
Salvo in alcuni casi, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri:
a) del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
b) di primo soccorso;
c) di prevenzione incendi ed evacuazione.
Per svolgere tali funzioni il datore di lavoro è tenuto ad informare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
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I REQUISITI OGGETTIVI
Ai sensi dell’art. 34 D.lgs. 81/2008 (come modificato dal successivo D.lgs. 106/2009) e relativo allegato, il datore di lavoro può svolgere direttamente l’attività del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione nei seguenti casi:
a) Aziende artigiane e industriali: fino a 30 Lavoratori
b) Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 Lavoratori
c) Aziende della pesca: fino a 20 Lavoratori
d) Altre aziende: fino a 200 Lavoratori
La possibilità di svolgere direttamente le attività di cui sopra viene però meno in altri casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’art. 2, D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive e altre attività minerarie con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE
Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i predetti compiti, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
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I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
Ai fini dei contenuti della formazione dei datori di lavoro, occorre tenere presente quanto previsto dal Decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 (G.U. 3 febbraio 1974, n. 27).
L’articolo 3 del predetto decreto ministeriale prevede infatti che i contenuti della formazione dei datori di lavoro, che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, devono vertere su:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l’informazione e la formazione dei lavoratori.
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I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE
Dato che, da una lettura dell’art. 3, non si evincono le caratteristiche dei soggetti formatori il Ministero del Lavoro, con nota 11 novembre 2010, prot. n. 23200, è intervenuto stabilendo che anche i consulenti del lavoro possono svolgere la formazione in materia di sicurezza ai datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti previsti dalla legge per il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.













































