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Il termine ‘pensione’ è inserito negli articoli:

Pensione di reversibilità

venerdì, febbraio 17, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche, Lavoro

NOVITA’ IN MATERIA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ 

La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato/assicurato deceduto.

Tale pensione viene definita:

  1. di reversibilità se il decesso dell’assicurato avviene dopo il pensionamento;
  2. indiretta se il decesso dell’assicurato avviene prima del pensionamento.

In caso di decesso di pensionato, la reversibilità spetta in ogni caso, mentre in caso di lavoratore, il diritto spetta se il defunto aveva 15 anni di contributi in tutta la sua vita lavorativa o almeno 5 anni, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

I familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità come superstiti sono:

  1. il coniuge (anche se separato)
  2. i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minorenni, maggiorenni se ancora studenti – fino a 26 anni se universitari – o inabili al lavoro);
  3. in mancanza di coniuge e figli, i genitori (se hanno più di 65 anni al momento del decesso del figlio, se a carico dello stesso e se non percepiscono altra pensione)

La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge divorziato se:

  1. titolare di assegno divorziale;
  2. non ha contratto nuove nozze;
  3. la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla data di sentenza di divorzio.

In presenza di più coniugi aventi diritto sarà il Tribunale a stabilire le quote spettanti e nel computo percentuale della reversibilità ai coniugi superstiti verrà valutata la convivenza more uxorio.

NUOVI LIMITI

Il comma 5 dell’art. 18 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha introdotto alcune novità in materia pensioni di reversibilità. Con la manovra estiva del luglio 2011 è stato infatti previsto un limite minimo di età o di anni di matrimonio per godere della pensione di reversibilità qualora il superstite sia il coniuge. La norma, è finalizzata a contrastare il fenomeno delle badanti, per lo più di giovane età, che, per convenienza, sposano il proprio assistito in tarda età.

La disposizione stabilisce una riduzione dell’aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni.

La riduzione è stata stabilita nella misura pari al 10% «in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci»: nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili.

NUOVE ESCLUSIONI

Con la L. 27 luglio 2011, n. 125, è stata prevista l’esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto ad un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

In particolare, è stato stabilito che non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli artt. 575, 584 e 586 c.p. in danno dell’iscritto o del pensionato.

Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica

giovedì, gennaio 19, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Pensione

L’INPS con il Mess. n. 24126 del 20 dicembre 2011 ha chiarito il tema relativo alla certificazione del diritto alla prestazione pensionistica ex art. 24, comma 3, del decreto «Salva Italia».

 L’ art. 24, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (cd.” Decreto Salva Italia”) dispone che qualora il lavoratore maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla legge in vigore a tale data, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa in vigore al 31 dicembre 2011 e può chiedere

all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

L’INPS precisa però che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del Decreto Salva Italia è subordinato alla maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente, a prescindere dall’avvenuta certificazione di tale diritto, in quanto la certificazione ha funzione meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto.

Pertanto, secondo quanto precisato dall’INPS, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

Totalizzazione

mercoledì, luglio 13, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
L’istituto della totalizzazione consente ai lavoratori che nel corso della loro vita professionale hanno versato contributi in casse diverse, di acquisire il diritto ad un’unica pensione 

Gli interventi legislativi in materia sono recenti, in particolare la l.n. 247/2010 ha riformato i periodi contributivi ai fini della pensione prevedendo che è possibile cumulare i periodi contributivi versati nelle varie gestioni previdenziali che siano almeno di 3 anni e per non più di 6 anni, nonché la facoltà di totalizzazione anche nell’ipotesi in cui l’interessato abbia maturato il diritto ad un trattamento di pensione.

Decorrenza:

L’art. 5 D.L. 31 Maggio 2008 n. 78 ha stabilito che “ai trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per la pensione dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.”
La norma ha creato non pochi problemi interpretativi sull’effettiva decorrenza del diritto, in riferimento al termine dei 18 mesi dalla maturazione dei requisiti ovvero se debba decorrere dal momento della maturazione dei requisiti ovvero dal momento di presentazione della domanda. 

Il Ministero del lavoro investito della questione  ha chiarito che il termine debba decorrere dalla data di maturazione dei requisiti e non di presentazione della domanda, al pari di quanto previsto per la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensione per i lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Supplemento di pensione:

Relativamente all’istituto del supplemento, sulla base della Direttiva del Ministero del lavoro 2 marzo 2006, che prevede che la pensione di totalizzazione costituisce un’unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale se non espressamente derogati dalla norma, l’inps ha precisato che, alla luce di quanto previsto nella circolare e nel silenzio della norma, l’istituto del supplemento di pensione trova applicazione anche per la pensione in totalizzazione.

Ne conseguono 2 ipotesi:

  • Il pensionato che continua a versare i contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo assicurativo ha la facoltà di chiedere il supplemento, sempre che sia previsto dalla gestione nel proprio ordinamento.
  • il pensionato che versa i contributi in una gestione non compresa nel cumulo dei periodi assicurativi non potrà dare luogo alla liquidazione del supplemento per  il venir meno di un collegamento tra le due gestioni.

Soggetti interessati:

La totalizzazione può essere esercitata da:

- lavoratori dipendenti

- lavoratori autonomi

- lavoratori parasubordinati

- dai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministro dell’interno  ed iscritti ad apposito albo di previdenza

- dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private

- iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Le pensioni da totalizzare:

La possibilità di totalizzare è estesa a tutti i tipi di pensione quindi anche quella di anzianità, precedentemente esclusa. E’ da precisare, tuttavia, che possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti.

La totalizzazione deve interessare tutti i periodi assicurativi considerati integralmente, sia per quanto concerne le gestioni sia per quanto concerne i periodi contributivi di ogni singola gestione.

Ricongiunzione e periodi da totalizzare:

Sotto il profilo della incompatibilità tra ricongiunzione e totalizzazione è necessario rilevare il legislatore ha stabilito quanto segue.

Le domande di ricongiunzione presentate dopo il 3 marzo 2006 sono considerate accettate, dunque precludono la possibilità di totalizzazione quando:

  • siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento se ricongiunzione a titolo gratuito
  • sia stato effettuato il pagamento della prima rata o anche dell’intero importo dell’onere di ricongiunzione.

Le domande di ricongiunzione effettuate prima dell’entrata in vigore del regime della totalizzazione ovvero entro il 3 marzo 2006, possono essere revocate quando non è stato assunto il provvedimento di accoglimento e non sia stato effettuato il pagamento dell’onere di ricongiunzione (intero o rateale).

In ogni caso è stata data la possibilità di rinunciare  alla ricongiunzione entro e non oltre il 2 marzo 2008 con comunicazione scritta indirizzata all’ente presso il quale era stata inoltrata la domanda.

Periodi contributivi esteri:

Possono essere oggetto di totalizzazione anche i  periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.

I periodi contributivi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite di 3 anni ma devono, invece, rispettare il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

Le singole prestazioni pensionistiche:

Pensione di Vecchiaia:

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si perfeziona:

  • raggiungimento dei 65 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne;
  • anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali);
  • sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).

L’anzianità contributiva deve essere accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione.

Pensione di Anzianità:

Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona al raggiungimento dei seguenti requisiti:

  • un’anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni;
  • se sussistono gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).

Il requisito contributivo (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.

Pensione di Inabilità:

Il lavoratore può totalizzare i contributi se:

  • si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • matura i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nel fondo pensionistico in cui è iscritto al momento in cui si verifica lo stato di inabilità.

Per la pensione di inabilità non è richiesto il possesso del requisito minimo contributivo dei tre anni in ogni gestione previdenziale.

Se il titolare di assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto inabile, può richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.

Pensione ai Superstiti:

Il familiare superstite, avente diritto, può chiedere la pensione in regime di totalizzazione per i contributi versati dal dante causa, ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, se:

  • il decesso è avvenuto in data successiva al 2 marzo 2006;
  • matura i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica in cui era iscritto il deceduto al momento del decesso.

Non ha rilevanza il possesso o meno del requisito minimo contributivo dei tre anni in ogni gestione previdenziale.

La liquidazione:

L’importo spettante viene determinato in “pro quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata in rapporto ai periodi di iscrizione maturati. I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.

La pensione si otterrà moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato e alla data di decorrenza della pensione.

Per la quota a carico dell’Inps si applica la disciplina prevista in caso di opzione per il sistema contributivo, tuttavia se il lavoratore ha già raggiunto in una gestione a carico degli enti pubblici previdenziali i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione il sistema di calcolo preso come base sarà quello previsto dalla gestione predetta.

La domanda di totalizzazione va inoltrata all’ultimo ente assicurativo presso il quale è stato iscritto il lavoratore, se iscritto a più gestioni il lavoratore ha la possibilità di scegliere a quale dei due enti indirizzare la domanda.

L’ente che riceve la domanda contatta gli enti indicati dal lavoratore nella domanda dando inizio al procedimento.

Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’IInps, tenendo conto che, in ogni caso, l’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota e ciò vale anche nei casi in cui l’Inps non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

Particolarità

Sulla pensione concesse a seguito di totalizzazione dei periodi contributivi:

  • è prevista la normale tassazione Irpef come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • Gli aumenti derivanti da rivalutazione automatica prevista per legge è a carico delle gestioni interessate:
  • è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
  • si applicano le trattenute sindacali;
  • non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo in quanto totalmente cumulabili;
  • Sono concesse le maggiorazioni sociali, in presenza delle richieste condizioni di reddito,  purché tra le “quote” che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.