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Il termine ‘previdenza’ è inserito negli articoli:
Inps e le operazioni di conguaglio previdenziale e assistenziale
L’INPS con la Circ. n. 155 del 14 dicembre 2011 ha proposto una serie di chiarimenti e precisazioni in materia di conguaglio di fine anno relativamente alle operazioni previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.
| Come ogni anno, alla fine del periodo d’imposta, i datori di lavoro devono infatti effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali con lo scopo di:
1 – pervenire ad una precisa quanti ficazione dell’imponibile contributivo; |
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2 - applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;
3 – imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2012.
L’Istituto ha provveduto in modo particolare ad esaminare le seguenti singole casistiche che possono presentarsi nella quotidianità operativa:
1 - variabili della retribuzione che comportino variazioni nella retribuzione imponibile tra cui:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali.
I datori di lavoro possono tenere conto delle variabili retributive in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione occorre compilare l’elemento «varretributive» nel modello di denuncia individuale UniEmens.
2 – massimale contributivo e pensionabile art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995
L’art. 2 comma 18 della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie che per il 2011è pari ad euro 93.622,00.
Tale massimale deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Il massimale non è frazionabile a mese e nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi anche le retribuzioni percepite dal lavoratore durante il rapporto di lavoro precedente devono prendersi in considerazione ai fini dell’applicazione del suddetto massimale.
Non sono invece cumulabili, ai fini dell’applicazione del massimale, i relativi compensi qualora coesistano durante l’anno rapporti di lavoro dipendente e rapporti di collaborazione di cui alla legge n. 335/1995.
3 – contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992
Per i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, è stato previsto un contributo aggiuntivo dell’1% (a carico del lavoratore) per la quota eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l’anno 2011 tale limite è pari ad euro 43.042,00 annui, che equivalgono ad euro 3.587,00 mensili.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell’1% deve essere compilato l’elemento «contribuzione aggiuntiva» del modello UniEmens;
4 – conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse
L’INPS ha chiarito che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.
5 – «fringe benefits» tra cui;
- auto aziendali; per la valorizzazione dell’importo del benefit il calcolo deve essere effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit);
- prestiti ai dipendenti; per la determinazione dell’importo del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. A tale scopo occorre considerare che attualmente il tasso ufficiale di riferimento vigente è pari a 1,25%;
Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, ad euro 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito del dipendente;
6 – conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente (salvo conguaglio a fine anno) o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione del conguaglio le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
7 – rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria
Le quote annuali di trattamento di fine rapporto (ad eccezione di quella maturata nell’anno) devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine dell’anno.
8 – operazioni societarie
Le operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori e le operazioni di cessione del contratto di lavoro, ai fini del conguaglio dei contributi previdenziali, dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante tenuto al rilascio della certificazione CUD , tenendo in considerazione le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefit;
9 – recupero del contributo di solidarietà del 10% ex legge n. 166/1991;
Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a finalità di previdenza complementare è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 10%.
Una quota pari all’1% del predetto contributo di solidarietà confluisce presso il Fondo di Garanzia al fine di contrastare il rischio di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta ed amministrazione controllata del datore di lavoro. Ai fini del recupero pratico del contributo durante le operazioni di conguaglio i datori di lavoro dovranno utilizzare i codici L938 e L939.
L’ INPS specifica che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di «dicembre 2011» (scadenza 16 gennaio 2012), anche con quella di competenza del mese di «gennaio 2011» (scadenza 16 febbraio 2012).
Per quanto riguarda infine le operazioni di conguaglio sul TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di «febbraio 2012» (scadenza 16 marzo 2012), senza aggravio di oneri accessori.
Il sistema fiscale della previdenza complementare
| La disciplina della previdenza complementare è stata oggetto di un’ampia rivisitazione e riforma ad opera del D.Lgs. 5 dicembre 2005. n. 252, in vigore dal 1° gennaio 2007. |
| Il decreto citato regolamenta le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari la corresponsione di prestazioni integrative dell’ordinario regime pensionistico. | ![]() |
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CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE In merito, l’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. «T.U.I.R.»), prevede che:1.le somme versate ai fondi pensione dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontariamente sia in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. La parte eccedente, per la quale il soggetto non ha fruito della deduzione, non deve essere assoggettata ad imposizione al momento della liquidazione della prestazione (nella terza fase del «modello E.T.T.»);2.l’agevolazione fiscale spetta anche quando i contributi si versano nell’interesse dei familiari a carico. Ovviamente, la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l’ammontare non dedotto dalle medesime, sempre entro il limite dell’importo complessivo di 5.164,57 euro;3.i lavoratori di prima occupazione fruiscono di una maggiorazione dell’agevolazione; al ricorrere delle condizioni prescritte dal comma 6 dell’art. 8 del citato D.Lgs. n. 252/2005, l’importo deducibile dal lavoratore (di prima occupazione) può arrivare ad ammontare, al massimo, ad euro 7.746,86.La disposizione di cui all’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del T.U.I.R., dal 2007, consente la deducibilità anche dei contributi versati ai fondi pensione istituiti presso gli Stati membri dell’Unione Europea e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione. CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO Sul fronte del datore di lavoro, i contributi affluiti alla previdenza complementare, naturalmente, sono deducibili a titolo di spese di lavoro. In particolare, per compensare le imprese dalla perdita di quella sorta di autofinanziamento che era rappresentato dai consueti accantonamenti annuali di TFR, è stata prevista: 1.la deducibilità dal reddito d’impresa, oltre ai menzionati accantonamenti di TFR, anche di un importo pari al 4% (elevato al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti) dell’ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.; 2.l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia, previsto dall’art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.; 3.la riduzione degli «oneri impropri» del costo del lavoro. LA GESTIONE DELLE RISORSE Come premesso, la seconda fase di operatività dei «fondi pensione» assume invece rilevanza fiscale. Il regime fiscale applicabile ai «rendimenti» della gestione delle risorse affluite alle forme di previdenza complementare è disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005 il quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’11% sulla base imponibile.Le rivalutazioni della rendita, invece, vengono assoggettate a ritenuta fiscale del 12,5%.La norma, poi, dedica una distinta modalità di tassazione per i «fondi pensione» che investono in immobili i quali vengono assoggettati ad imposta sostitutiva dello 0,5% da applicarsi sul valore patrimoniale degli immobili posseduti. L’imposta grava nella misura dell’1,5% qualora il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione (di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431).I rendimenti derivanti dal patrimonio mobiliare vengono invece assoggettati ad imposta sostitutiva dell’11%, a mente del comma 2 dell’art. 17 del provvedimento normativo. L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI Ai beneficiari, durante la fase della «erogazione delle prestazioni», si applica la tassazione, con imposta sostitutiva, delle prestazioni erogate.L’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che le prestazioni possono essere liquidate in forma di:1.capitale (che, di norma, non può superare il 50% del montante finale accumulato);2.rendita periodica. E’ bene precisare che per quanto riguarda le prestazioni liquidate in forma di capitale è prevista la possibilità, per i beneficiari, di riscuotere la quota totale del montante finale solo in alcuni casi particolari: 1.qualora convertendo in rendita almeno il 70% del capitale maturato, la stessa risulti inferiore all’assegno sociale, 2.i cosiddetti «vecchi iscritti» ai fondi pensione (prima del 29 aprile 1993) possono optare per la riscossione dell’intero capitale; 3.qualora il capitale venga corrisposto agli eredi. LA BASE IMPONIBILE Entrambe le prestazioni sono annoverabili nella categoria dei «redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» [art. 50, comma 2, lett. h-bis), del T.U.I.R.] ma cambiano per ciò che concerne la «base imponibile»:1.le prestazioni erogate in forma di capitale sono integralmente imponibili al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta;2.le prestazioni in forma di rendita, invece, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta LE RITENUTE Le prestazioni imponibili sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, riducibile, al massimo, al 9%, in funzione della durata del periodo di partecipazione ai «fondi pensione» (il meccanismo prevede la riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). LE ANTICIPAZIONI Prendendo in considerazione la possibilità da parte degli iscritti di ottenere «anticipazioni» e/o «riscatti» delle prestazioni previdenziali complementari, il relativo trattamento tributario è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 11, comma 7, e 14 del D.Lgs. n. 252/2005.L’eventuale reintegro dopo l’avvenuta anticipazione è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Tale credito può anche essere utilizzato per compensare altre imposte. Tutte le altre forme di anticipazione (id est: acquisto prima casa; esigenze personali dell’aderente) e/o di riscatto (eventualmente previsto dagli statuti e/o dai regolamenti dei «fondi pensione») sono tassate, invece, con l’aliquota unica più gravosa del 23%. LA DISCIPLINA APPLICABILE Il comma 5 dell’art. 23 del citato decreto stabilisce che, per i soggetti che risultano iscritti alle forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto in parola, le nuove disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi, nonché il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili da tale data. Pertanto, il legislatore ha fissato il principio in base al quale la nuova disciplina fiscale si applica alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere da tale data e non alle prestazioni erogate dopo il 31 dicembre 2006. Cosicché, per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima dell’entrata in vigore del decreto, si rendono applicabili le disposizioni pro-tempore vigenti in relazione al periodo di maturazione.Con riferimento ai lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, l’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005 precisa che ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006, sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’art. 11 precedentemente approfondito. |
Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro
| L’I.N.P.S., con circolare 8 febbraio 2011, n. 28 ha di fatto illustrato quali sono i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. |
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In particolar modo, a fronte della crescente informatizzazione promossa dalla pubblica amministrazione [ a tal proposito, si segnala anche la determinazione INPS, n. 75/2010 che prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione di apposite istanze ], nei confronti dei principali adempimenti lavoristici e previdenziali, l’Istituto Previdenziale ha delineato il nuovo sistema di deleghe per l’accesso ai servizi gestiti dall’Inps. |
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Ai sensi della suddetta circolare sono pertanto abilitati alla trasmissione telematica:
Qualora la gestione degli adempimenti sia delegata a uno o più dipendenti subordinati, a seguito dell’autenticazione dell’azienda mediante PIN ovvero CNS sul sito dell’Istituto, dovranno utilizzare l’apposita applicazione per l’attribuzione delle subabilitazioni.
I professionisti abilitati ad operare [ quali consulenti del lavoro e altri professionisti di cui all’articolo 1, Legge n. 12/1979]potranno accedere ai servizi tramite autenticazione pin ovvero cns. Qualora i professionisti non siano ancora titolari di pin ovvero di cns, potranno richiedere il relativo rilascio alla sede competente inps. In ogni caso gli intermediari autorizzati potranno operare per conto dei datori di lavoro in base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto sul sito dell’Istituto nella sezione ‘servizi perle aziende e i consulenti’. Una volta compilata e sottoscritta, la stessa deve essere validata e custodita da parte dell’intermediario – unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del delegante –per tutto il periodo di vigenza della stessa nonché nei 5 anni successivi, nonché esibirla a richiesta. E’ in ogni caso previsto un periodo transitorio nel quale continueranno a applicarsi le modalità attualmente in uso. In ogni caso, a partire dal periodo di paga di aprile 2011 il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime. |

















































