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Il nuovo T.U.R. : Sanzioni e interessi previdenziali
| Con decisione del 7 aprile 2011, la Banca Centrale Europea (BCE) ha innalzato il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di 25 punti base, portandolo dall’1% all’1,25% con decorrenza dal 13 aprile 2011.
Il Tasso Ufficiale di Riferimento rappresenta il costo del denaro nell’area euro: è infatti il tasso con cui la BCE concede finanziamenti alle altre banche ed è un indicatore fondamentale dei mercati finanziari poiché in base ad esso vengono stabiliti molti altri tassi tra cui il tasso di interesse, applicato dalle banche ai propri clienti, e il tasso interbancario, applicato ai prestiti tra banche. Con la Circ. n. 68 del 19 aprile 2011, l’INPS ha comunicato le variazioni subite dagli interessi di dilazione e differimento, nonché dalle somme dovute a titolo di sanzioni civili per ritardato o omesso versamento dei contributi, in seguito all’incremento del Tasso Ufficiale di Riferimento. DILAZIONE E DIFFERIMENTO |
| A determinate condizioni, l’INPS ha la facoltà di concedere l’estinzione dei debiti contributivi in forma rateale, ovvero di concedere il differimento degli adempimenti contributivi sino a tre mesi oltre la scadenza di legge, versando, oltre alle somme dovute, gli interessi calcolati dalla scadenza di legge alla data di effettivo pagamento. | ![]() |
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LA DILAZIONE La disciplina delle rateazioni contributive ha subìto una profonda revisione in seguito alle determinazioni n. 250 del 18 dicembre 2009 e n. 106 del 7 maggio 2010 e alla Circ. n. 106 del 3 agosto 2010, che ha reso operativa la nuova disciplina per tutte le domande di rateazione presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa. Tra le principali novità si ricorda che:
È altresì eliminato il versamento della quota pari a un dodicesimo del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento, ma è stato introdotto l’obbligo di versare la prima rata accordata in data antecedente o contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento, che deve avvenire entro dieci giorni dalla delibera di accoglimento della domanda. IL DIFFERIMENTO Un caso frequente di differimento degli adempimenti contributivi (ivi inclusa la trasmissione della denuncia UniEmens) riguarda le aziende che sospendono l’attività per ferie collettive, ove per ferie collettive, come precisato dall’INPS, si intende quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti e che sia attuato mediante la chiusura dell’esercizio in tutte le sue articolazioni. Il differimento, che in questo caso non può essere superiore a un mese rispetto alla scadenza prevista in via ordinaria, è concesso per gli adempimenti relativi a un solo periodo di paga (anche se il periodo di concessione delle ferie collettive è a cavallo di due mesi) dietro presentazione di apposita domanda entro il termine ordinatorio del 31 maggio di ciascun anno. In presenza di situazioni particolari, l’INPS ha la facoltà di concedere l’autorizzazione al differimento anche in caso di domande presentate in ritardo. Per quanto riguarda i differimenti, il nuovo tasso del 7,25% trova applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2011. GLI INTERESSI L’interesse di dilazione e differimento, è calcolato maggiorando il T.U.R. di 6 punti percentuali e dal 13 aprile 2011, data di decorrenza del nuovo tasso di riferimento stabilito dalla BCE, è pari al 7,25%. Il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.), dapprima determinato dalla Banca d’Italia, dal 1° gennaio 2004 è stabilito direttamente dalla Banca Centrale Europea. Per quanto riguarda le rateazioni, i nuovi interessi saranno applicati per tutti i piani di ammortamento emessi a decorrere dal 13 aprile 2011, mentre non subiranno modificazioni i piani di ammortamento già emessi e notificati in data antecedente. APPARATO SANZIONATORIO Gli inadempimenti di natura contributiva possono riguardare 3 casi:
Il regime sanzionatorio attualmente in vigore per gli inadempimenti di natura contributiva sopra citati è quello previsto dai commi 8 e segg. della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge Finanziaria per il 2011), che in alcuni casi prevede l’applicazione di sanzioni civili nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento incrementato di 5,5 punti percentuali. OMISSIONE CONTRIBUTIVA Per omissione contributiva devono intendersi i casi di mancato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è comunque rilevabile da denunce o registrazioni obbligatorie. In caso di omissione contributiva e quindi di «mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie», i soggetti inadempienti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali. La sanzione è calcolata fino alla data del pagamento del dovuto prendendo a riferimento il T.U.R. vigente al momento del pagamento e non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Oltre la soglia del 40% sono comunque dovuti gli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, calcolati sul solo debito contributivo. EVASIONE CONTRIBUTIVA Per evasione contributiva si intende l’intenzionalità del datore di lavoro il quale, con la precisa volontà di non pagare i contributi o i premi dovuti, occulta il rapporto di lavoro o le retribuzioni erogate non effettuando le registrazioni o le comunicazioni obbligatorie previste. In caso di evasione contributiva, diversamente, è prevista una sanzione civile ben più severa, che prescinde dal T.U.R. e che è pari, in ragione d’anno, al 30% del contributo o premio evaso fino a un massimo del 60%, oltre il quale sono comunque dovuti gli interessi di mora. La lett. b), comma 8, dell’art. 16 della legge n. 388/2000 prevede tuttavia la comminazione di sanzioni più miti in caso di regolarizzazione spontanea dell’evasione. Qualora il contribuente denunci l’evasione spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia, si applica il medesimo impianto sanzionatorio previsto per i casi di omissione contributiva, ovvero una sanzione civile pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti percentuali sino al 40% degli importi evasi. INADEMPIMENTI DOVUTI AD OGGETTIVE INCERTEZZE Il menzionato art. 16 della legge n. 388/2000, al comma 10, disciplina infine un’ulteriore ipotesi sanzionatoria prevista per i casi di «mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori». Anche per la fattispecie in esame, si applica la sanzione del T.U.R. maggiorato del 5,5% prevista per i casi di omissione, con la differenza che raggiunta la soglia del 40% dei contributi non corrisposti, non trovano applicazione gli interessi di mora. NUOVO T.U.R. E SANZIONI CIVILI In forza del nuovo Tasso Ufficiale di Riferimento stabilito dalla BCE (1,25%), la sanzione civile applicata ai casi di omissione, denuncia spontanea di evasione e inadempimenti dovuti a oggettive incertezze è dunque pari al 6,75% in ragione d’anno a decorrere dal 13 aprile 2011. PROCEDURE CONCORSUALI Ai sensi del comma 220, art. 1 della legge n. 662/1996, agli enti impositori è concessa la facoltà, in caso di procedure concorsuali, di prevedere sanzioni ridotte per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, entro il limite minimo del tasso annuo stabilito per gli interessi legali. L’INPS, ha stabilito che le sanzioni civili da applicare in caso di procedure concorsuali siano pari:
A decorrere dal 1° gennaio 2011 il tasso degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,50% ed è quindi superiore al T.U.R., che è stato pari all’1% sino al 12 aprile 2011 ed è stato elevato all’1,25% a far data 13 aprile 2011. Secondo quanto previsto dalla legge n. 662/1996 e così come recepito dall’INPS, quindi, le sanzioni ridotte attualmente applicate dall’istituto di previdenza in caso di procedure concorsuali sono pari:
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IL reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte secondo la normativa vigente
| Nel quadro del vigente ordinamento in materia di sanzioni penali tributarie, sono state introdotte disposizioni orientate a colpire la «sottrazione» al pagamento delle imposte. A fronte della previsione di sanzioni penali di tipo «dichiarativo, ovvero rivolte contro i fenomeni dell’emissione/utilizzazione di fatture false, le disposizioni in esame sono poste a presidio dell’efficacia della riscossione. |
| L’art. 11 1° comma del D.Lgs. n. 74/2000 infatti, punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva | ![]() |
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EVOLUZIONE NORMATIVA L’art. 97 c. 6 del D.P.R. n. 602/1973, originariamente stabiliva: «Il contribuente in corso in morosità che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l’esecuzione esattoriale è punito con la reclusione fino a tre anni». Tale previsione è stata sostituita dall’art. 15, quarto comma, lett. b), della legge n. 413/1991: «il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l’ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni».Le disposizioni in oggetto sono state successivamente abrogate dall’art. 25, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. DISCIPLINA VIGENTE Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è stato introdotto, nell’ambito del nuovo ordinamento delle sanzioni penali tributarie, dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000. Rispetto alla normativa precedente, le nuove disposizioni – che puniscono con la reclusione (da 6 mesi a 4 anni) chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA in misura superiore a una determinata soglia, «aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva» – non richiedono che sia in atto una procedura di riscossione coattiva dei tributi evasi. La trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo rivela l’intento del legislatore di anticipare la tutela del bene protetto, che consiste nell’interesse dello Stato alla effettiva riscossione dei tributi e alla conservazione delle garanzie patrimoniali che assistono il suo credito tributario. LE FATTISPECIE DI REATO Le fattispecie fondamentali di condotte criminose sono: 1.dichiarazione fraudolenta; 2.dichiarazione infedele; 3.omessa dichiarazione. Ad esse si aggiungono altre fattispecie, come quelle relative all’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione, all’occultamento o alla distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, e alla sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui. ALIENAZIONI SIMULATE Per quanto attiene all’alienazione simulata, in base ai principi civilistici espressi dall’art. 1414 del codice: 1.il contratto simulato non produce effetto tra le parti; 2.se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma; 3.le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario». Nell’ambito delle alienazioni simulate vengono ricondotte, a titolo esemplificativo: 1.la donazione alla moglie di un immobile originariamente di proprietà del contribuente; 2.l’iscrizione simulata di ipoteca su un bene immobile; 3.la costituzione di fondo. ATTI FRAUDOLENTI L’atto fraudolento è invece – in generale – il comportamento inteso ad aggirare, ad ingannare, i contraenti. Si rammenta a tale riguardo la definizione civilistica del «contratto in frode alla legge» (art. 1344 c.c.), secondo la quale «si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa». L’APPARATO SANZIONATORIO A norma dell’art. 11, primo comma, del D.Lgs. n. 74/2000, è punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Elementi essenziali della fattispecie sono dunque: 1.sotto il profilo psicologico, il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario (dolo specifico); 2.sotto il profilo materiale, una condotta fraudolenta atta a vanificare l’esito della esecuzione tributaria coattiva. Il D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, oltre aver ridotto la soglia ad euro 50.000 rispetto alla precedente di euro 51.645,69, ha introdotto una circostanza aggravante specifica, qualora le somme al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi siano superiori ad euro 200.000. In tale ipotesi, la norma prevede la reclusione da un anno a sei anni per alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni al fine di rendere inefficace la riscossione coattiva. SEQUESTRO E CONFISCA PER EQUIVALENTE Anche per colui che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva risulta applicabile la confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter c.p. Ciò significa che è possibile la confisca anche di beni diversi da quelli oggetto del reato per un valore corrispondente al loro prezzo.Il pubblico ministero può quindi richiedere al giudice il sequestro per equivalente con le forme previste per il sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p.
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Compensazione e Sanzioni
| IL BLOCCO ALLE COMPENSAZIONI
L’Amministrazione finanziaria con la Circ. n. 13/E dell’11 marzo 2011 ha diffuso gli attesi chiarimenti sul blocco alla compensazione in senso orizzontale dei crediti in caso di debiti iscritti a ruolo fornendo importanti precisazioni anche in relazione alle concrete modalità di calcolo delle sanzioni, per le quali si rende necessario porre a raffronto il 50% del debito iscritto a ruolo con il totale dell’importo del credito che è stato compensato indebitamente.La preclusione, introdotta con l’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 opera, a decorrere dall’1° gennaio 2011, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. |
| Questo divieto di compensazione risulta affiancato tuttavia dalla possibilità di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte (compensazione verticale).Con la Ris. n. 18 del 21 febbraio 2011 dell’Agenzia delle entrate è stato inoltre istituito il codice tributo RUOL per i pagamenti tramite Mod. F24 accise. | ![]() |
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AMBITO DI APPLICAZIONE LA COMPENSAZIONE VERTICALE Per quanto concerne l’ambito applicativo della preclusione in esame viene conferma innanzi tutto l’esclusione delle ipotesi di compensazione cd. «verticale» o «interna» che maturano nell’ambito della gestione di partite creditorie e debitorie inerenti lo stesso tributo. LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione orizzontale, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del Mod. F24. I DEBITI SCADUTI Per quanto riguarda i debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine, intendendosi a quest’ultimo proposito il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 4/E del 2011 ha precisato che:1.la preclusione vale anche per le cartelle già notificate nel 2010 e, comunque, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto anteriormente al primo gennaio 2011;2.la compensazione è, dunque, ancora possibile solo entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero qualora il pagamento dei ruoli sia eseguito tempestivamente.Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate conferma che la preclusione alla compensazione disposta dall’art. 31, comma 1, vale non soltanto per le cartelle di pagamento notificate successivamente al 1° gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento, ma anche per le cartelle notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al 1° gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica.Secondo l’Agenzia delle entrate la preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella, rimanendo quindi aperta la possibilità di preordinare in qualche caso l’anticipo dei propri adempimenti fiscali in funzione delle predette scadenze.In merito alla possibilità di fare riferimento ai ruoli da considerarsi definitivi o provvisori l’Agenzia delle entrate osserva, che la norma di riferimento non presenta distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari e alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio e che l’ unico elemento dirimente ai fini della preclusione è solamente l’avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.L’eventuale compensazione eseguita in violazione del divieto non è immediatamente sanzionabile nel caso di pendenza di ricorso, ma lo sarà solo eventualmente a seguito della definizione della controversia.L’Agenzia delle entrate ha poi confermato, in senso del tutto condivisibile, che la preclusione non opera in presenza di ruoli per i quali sia stata concessa una sospensione. LA CONSULTAZIONE DEI DEBITI L’esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati anche in via telematica, accedendo dal sito di Equitalia S.p.A al proprio Estratto conto Equitalia, all’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA (dall’anno 2000), ferma restando, peraltro, la possibilità di recarsi direttamente presso gli sportelli degli agenti della riscossione. LE PROCEDURE CONCORSUALI In caso di procedure concorsuali la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non determina, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate alla luce dei pregressi interventi sul punto , il blocco alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa. IL LIMITE DI 1500 EURO Secondo quanto disposto dall’Agenzia delle entrate, il limite di 1.500 euro deve intendersi come un limite assoluto e quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. Quanto alla concreta quantificazione del limite pari a 1.500 euro, l’Agenzia delle entrate conferma che il calcolo richiede al contribuente di prendere in considerazione anche gli oneri accessori e quindi, oltre alle imposte, anche le sanzioni, gli interessi, gli aggi e le altre spese collegate al ruolo (notifica della cartella o procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione).Dal punto di vista pratico per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento.In presenza di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento. Inoltre, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione del Mod. F24. LA RATEAZIONE Per quanto riguarda i casi in cui il contribuente ha optato per la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno prendere in considerazione i riflessi che emergono in caso di mancato pagamento di una o più rate.Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora efficace e solo la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro tra l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto.Nel caso invece di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l’intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile e quindi, la preclusione riguarda l’importo complessivo del debito residuo non pagato. IL PAGAMENTO In base a quanto previsto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010 la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti per importi iscritti a ruolo può essere superata sia con il pagamento diretto all’agente della riscossione dell’intero debito scaduto che pagando il debito mediante la speciale forma di compensazione regolata con decreto del MEF del 10 febbraio 2011.Tale forma di pagamento riguarda anche tutti gli oneri accessori collegati alle imposte e facenti parte delle voci che compongono il ruolo stesso, nonché le imposte erariali la cui riscossione sarà affidata all’agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010.L’Agenzia delle entrate precisa altresì che eventuali errori nell’indicazione del codice tributo RUOL nei modelli F24 per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo non possono essere corretti dagli uffici, in quanto errori che incidono sostanzialmente sull’azione dell’Agenzia.In base poi a quanto disposto dal citato decreto del 10 febbraio 2011, nel caso in cui il pagamento mediante compensazione riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, con le modalità definite dall’agente della riscossione stesso. In assenza di tale comunicazione, l’imputazione dei pagamenti è effettuata dall’agente ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 602/1973, per cui rileva in via prioritaria, essenzialmente, il debito che presenta una formazione meno recente.In particolare, questa scelta va espressa attraverso il modello diffuso dalla società nazionale della riscossione il 14 marzo del corrente anno, che va presentato entro tre giorni dal conferimento del Mod. F24, se il versamento si effettua tramite Banche, Poste o Entratel, oppure contestualmente nel caso in cui ci si recasse, per il pagamento, direttamente dall’agente della riscossione. Nel primo caso, il modello vale anche come dichiarazione di avvenuta compensazione.Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 13/E del 2011, in particolare, la comunicazione preventiva delle posizioni debitorie da estinguere è da ritenersi tuttavia non necessaria qualora, contestualmente, il contribuente versi la totalità delle somme dovute, ancorché utilizzi la compensazione per pagare una parte solamente del debito scaduto, purché col medesimo F24 paghi le rimanenti somme con altro mezzo, ad esempio versando denaro contante. RIMBORSO DELLE ECCEDENZE Nel caso in cui il pagamento eseguito risulti superiore alle somme dovute, il rimborso dell’eccedenza versata è effettuato dall’agente della riscossione, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente. Per essere autorizzato all’erogazione del rimborso, l’agente della riscossione è tenuto a verificare preventivamente presso l’ente creditore l’effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione, e non poteva essere diversamente, del resto. SANZIONI INDEBITA COMPENSAZIONE Posto che la sanzione è pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato, la stessa va calcolata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Inoltre, l’irrogazione della sanzione è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1.500 euro. CONTROVERSIE PENDENTI Secondo le Entrate per contestazione pendente si deve intendere qualsiasi controversia riguardante l’iscrizione a ruolo nel suo complesso e, quindi:1.l’impugnazione della cartella di pagamento;2.l’impugnazione degli atti presupposti che tale iscrizione a ruolo hanno prodotto (avvisi di accertamento, atti di contestazione, ecc.).L’Agenzia delle entrate precisa che la sanzione per indebita compensazione non può essere applicata fino al momento in cui, relativamente all’iscrizione a ruolo vi sia una controversia pendente. Sul punto le Entrate segnalano che tale disposizione rinvia comunque l’applicazione della sanzione ad un momento successivo nel caso di soccombenza del contribuente, anche con lo scopo di evitare la maturazione di effetti sanzionatori in capo al contribuente nel caso in cui la controversia si chiuda a suo favore. PERIODO TRANSITORIO L’Agenzia delle Entrate, con la Circ. n. 13/E del 2011 conferma, che non sono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro nel periodo anteriore al 18 febbraio del corrente anno, a condizione che l’utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli. |



















































