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Sicurezza sul Lavoro: Prerogative e obblighi del datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del SPP
Indice:
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 34, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU per la sicurezza nei luoghi di lavoro), modificato dal correttivo approvato con D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, prevede che, salvo in alcuni casi, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Inoltre, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi ed evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente tali compiti deve frequentare corsi di formazione, e di aggiornamento di durata minima e massima stabilite dalla legge, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni predefiniti.
La formazione effettuata ai sensi della normativa previgente conserva comunque la sua validità ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla presente normativa.
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LE PREROGATIVE
Salvo in alcuni casi, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri:
a) del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
b) di primo soccorso;
c) di prevenzione incendi ed evacuazione.
Per svolgere tali funzioni il datore di lavoro è tenuto ad informare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
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I REQUISITI OGGETTIVI
Ai sensi dell’art. 34 D.lgs. 81/2008 (come modificato dal successivo D.lgs. 106/2009) e relativo allegato, il datore di lavoro può svolgere direttamente l’attività del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione nei seguenti casi:
a) Aziende artigiane e industriali: fino a 30 Lavoratori
b) Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 Lavoratori
c) Aziende della pesca: fino a 20 Lavoratori
d) Altre aziende: fino a 200 Lavoratori
La possibilità di svolgere direttamente le attività di cui sopra viene però meno in altri casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’art. 2, D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive e altre attività minerarie con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE
Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i predetti compiti, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
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I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
Ai fini dei contenuti della formazione dei datori di lavoro, occorre tenere presente quanto previsto dal Decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 (G.U. 3 febbraio 1974, n. 27).
L’articolo 3 del predetto decreto ministeriale prevede infatti che i contenuti della formazione dei datori di lavoro, che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, devono vertere su:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l’informazione e la formazione dei lavoratori.
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I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE
Dato che, da una lettura dell’art. 3, non si evincono le caratteristiche dei soggetti formatori il Ministero del Lavoro, con nota 11 novembre 2010, prot. n. 23200, è intervenuto stabilendo che anche i consulenti del lavoro possono svolgere la formazione in materia di sicurezza ai datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti previsti dalla legge per il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Promozione della salute e della sicurezza sul lavoro in Lombardia
| Il 5 maggio è stato sottoscritto dalla Regione Lombardia il Piano regionale 2011-2013 per la Promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro.
Il Piano è stato sottoscritto dalla Regione in accordo con le parti sociali, i sindacati, il mondo dell’economia e dell’impresa e le istituzioni preposte all’attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di tutela del lavoratore. |
| La Regione a tal fine finanzierà progetti per 12 milioni di euro e Inail Lombardia stanzierà 700 milioni per investimenti sulla sicurezza sul lavoro nel triennio 2011-2013, destinando 20 milioni solo al comparto informazione scolastica.
OBIETTIVI Tra i principali obiettivi strategici del Piano Regionale 2011/2013 sono ricompresi: |
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Gli obiettivi per il periodo 2011-2013 saranno perseguiti attraverso diversi interventi:
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La Valutazione dello Stress Lavoro – Correlato
| La Valutazione dello Stress Lavoro – Correlato: Le Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente |
PREMESSA Ai sensi dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo unico delle norme di legge in tema di sicurezza e igiene del lavoro, «la valutazione dei rischi (…) deve riguardare tutti i |
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| rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (…).»Oltre al Testo Unico, tale obbligo, anche se in termini più generici, è previsto sia dall’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, sia dall’Accordo interconfederale del 9 giugno 2008 che lo ha recepito.
L’ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO L’entrata in vigore di tale obbligo, inizialmente prevista per il 16 maggio 2009, è stata successivamente posticipata: l’art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 97/2008 aveva inizialmente rinviato l’obbligo al 1° gennaio 2009, e successivamente al 1° agosto 2010, rinvio poi confermato dall’art. 32, comma 2, del D.L. n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009. Il cd. decreto correttivo n. 106/2009 ha ribadito e rafforzato il principio in forza del quale la valutazione dei rischi da lavoro deve comprendere tutti i rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, compresi quelli di tipo immateriale, tra i quali, quindi, quelli che riguardano lo stress lavoro-correlato, così come definito dal richiamato accordo europeo. Il D.Lgs. n. 106/2009 in modo particolare all’art. 6, comma 8, lett. m-quater, emanato anche per fronteggiare le difficoltà immediatamente emerse in materia, ha inoltre espressamente investito la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (organo consultivo tripartito istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Alla Commissione consultiva è stato dato il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 8, lett. m-quater), e all’art. 28, comma 1-bis, del Testo unico del 2008, n. 81, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella riunione del 17 novembre, ha approvato le previste indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato. Dette indicazioni sono state rese note dal Ministero del lavoro con la propria lettera-Circ. n. 23692 del 18 novembre 2010. Al fine di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2010, detta commissione ha dunque al suo interno costituito un comitato (a composizione tripartita) che ha elaborato il previsto documento. Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Definizioni L’art. 3, comma 1, dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (così come recepito dall’Accordo interconfederale del 9 giugno 2008) descrive lo stress lavoro-correlato «quale condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro». Nell’ambito del lavoro, tale squilibrio può verificarsi quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia, non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Quest’ultimo, più nello specifico, è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. Indicazioni generali Come per tutti gli altri fattori di rischio, la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e va effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il coinvolgimento del medico competente, qualora nominato, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls/Rlst). Ad avviso della commissione consultiva permanente va chiarito e puntualizzato che le necessarie attività di valutazione del rischio devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione deve inoltre prendere in esame non singoli lavoratori ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino essere esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale. Potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, ecc. Metodologia Secondo le linee guida in esame, la valutazione si articola in due fasi:
La valutazione preliminare La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: 1) eventi sentinella, quali, ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (ad esempio andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda); 2) fattori di contenuto del lavoro, quali, ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti; 3) fattori di contesto del lavoro, quali, ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (ad esempio incertezza in ordine alle prestazioni richieste). In questa prima fase potranno essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti 1, 2 e 3. In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto (punti 2 e 3) è necessario sentire i lavoratori e/o il Rls/Rlst; nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è chiaramente rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata. La valutazione approfondita Qualora dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di valutazione del rischio (DVR), prevedendo però un piano di monitoraggio. Diversamente invece nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive è necessario procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.). Laddove gli interventi correttivi risultino inefficaci, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, dovrà procedersi alla fase di valutazione successiva (la cd. valutazione approfondita). Quest’ultima prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali: - questionari; - focus group; - interviste semistrutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori già richiamati in precedenza. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è anche possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro potrà invece scegliere di utilizzare modalità di valutazione (ad esempio riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia. Disposizioni transitorie e finali Secondo l’avviso della Commissione consultiva permanente, la data del 31 dicembre 2010 quale decorrenza dell’obbligo previsto dall’art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse dovranno comunque essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, gli organi di vigilanza (ASL e DPL) dovranno tener conto delle citate decorrenza e programmazione temporale. Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia qui indicata, anche al fine di valutare l’opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione delle indicazioni metodologiche in esame, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche (17 novembre 2010), abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (così come recepito dall’Accordo interconfederale del 9 giugno 2008) non devono ripetere l’indagine ma sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel documento in esame. CONCLUSIONI La Commissione consultiva permanente, con le indicazioni appena annotate, ha raggiunto il proprio scopo in anticipo rispetto al termine di legge, individuato, per ultimo, nel 31 dicembre 2010). Con questo intervento, gli operatori sono in grado di conoscere le indicazioni metodologiche necessarie per il corretto adempimento dell’obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato. Del resto, l’obiettivo perseguito non poteva che essere quello di offrire ai datori di lavoro un modello in grado di individuare, prevenire e gestire i problemi legati allo stress lavoro-correlato, lasciando fuori da tale attività fenomeni come:
Come già evidenziato in precedenza, l’intervento legislativo è teso allo stress lavoro-correlato, come «condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro». Da qui un modello di valutazione calibrato sia sulla diretta gestione organizzativa da parte dei soggetti aziendali che con riguardo alla progressività delle azioni di valutazione, ipotizzato sulle due richiamate fasi, una necessaria, l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. Le indicazioni appena commentate rilevano come una particolare attenzione sia stata rivolta alle imprese di piccole dimensioni, con la previsione che in quelle che occupano fino a cinque lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro possa scegliere di utilizzare modalità di valutazione (ad esempio riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia. La decorrenza delle indicazioni e dell’obbligo di valutazione di cui all’art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, è prevista al 31 dicembre 2010, data da intendersi però come data di avvio delle attività di valutazione e non già quale data di conclusione dell’espletamento di tale obbligo. |

















































