3 grandi soluzioni

Siti Internet del Gruppo

CATEGORIE/TAGS - Clicca su una di esse per avere         l'elenco degli articoli pubblicati / in quale articolo il termine è inserito

    Video Articolo: Gestione del Personale

           

           

Archivio

    Guide Pratiche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

   

   

   

   

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Il termine ‘uniemens’ è inserito negli articoli:

Inps e le operazioni di conguaglio previdenziale e assistenziale

giovedì, gennaio 19, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro

L’INPS con la Circ. n. 155 del 14 dicembre 2011 ha proposto una serie di chiarimenti e precisazioni in materia di conguaglio di fine anno relativamente alle operazioni previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.

Come ogni anno, alla fine del periodo d’imposta, i datori di lavoro devono infatti effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali con lo scopo di:

1 – pervenire ad una precisa quanti ficazione dell’imponibile contributivo;

2 - applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;

3 – imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2012.

L’Istituto ha provveduto in modo particolare ad esaminare le seguenti singole casistiche che possono presentarsi nella quotidianità operativa:

1 - variabili della retribuzione che comportino variazioni nella retribuzione imponibile tra cui:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali.

I datori di lavoro possono tenere conto delle variabili retributive in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione occorre compilare l’elemento «varretributive» nel modello di denuncia individuale UniEmens.

2 – massimale contributivo e pensionabile art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995

L’art. 2 comma 18 della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie che per il 2011è pari ad euro 93.622,00.

Tale massimale deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Il massimale non è frazionabile a mese e nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi anche le retribuzioni percepite dal lavoratore durante il rapporto di lavoro precedente devono prendersi in considerazione ai fini dell’applicazione del suddetto massimale.

Non sono invece cumulabili, ai fini dell’applicazione del massimale,  i relativi compensi qualora coesistano durante l’anno rapporti di lavoro dipendente e rapporti di collaborazione di cui alla legge n. 335/1995.

3 – contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992

Per i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, è stato previsto un contributo aggiuntivo dell’1% (a carico del lavoratore) per la quota eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l’anno 2011 tale limite è pari ad euro 43.042,00 annui, che equivalgono ad euro 3.587,00 mensili.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell’1% deve essere compilato l’elemento «contribuzione aggiuntiva» del modello UniEmens;

4 – conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse

L’INPS ha chiarito che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

5 – «fringe benefits» tra cui;

  • auto aziendali; per la valorizzazione dell’importo del benefit il calcolo deve essere effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit);
  • prestiti ai dipendenti; per la determinazione dell’importo del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. A tale scopo occorre considerare che attualmente il tasso ufficiale di riferimento vigente è pari a 1,25%;

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, ad euro 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito del dipendente;

6 – conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente (salvo conguaglio a fine anno) o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione del conguaglio le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

7 – rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria

Le quote annuali di trattamento di fine rapporto (ad eccezione di quella maturata nell’anno) devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine dell’anno.

8 – operazioni societarie

Le operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori e le operazioni di cessione del contratto di lavoro, ai fini del conguaglio dei contributi previdenziali, dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante tenuto al rilascio della certificazione CUD , tenendo in considerazione le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefit;

9 – recupero del contributo di solidarietà del 10% ex legge n. 166/1991;

Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a finalità di previdenza complementare è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 10%.

Una quota pari all’1% del predetto contributo di solidarietà confluisce presso il Fondo di Garanzia al fine di contrastare il rischio di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta ed amministrazione controllata del datore di lavoro. Ai fini del recupero pratico del contributo durante le operazioni di conguaglio i datori di lavoro dovranno utilizzare i codici L938 e L939.

L’ INPS specifica che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di «dicembre 2011» (scadenza 16 gennaio 2012), anche con quella di competenza del mese di «gennaio 2011» (scadenza 16 febbraio 2012).

Per quanto riguarda infine le operazioni di conguaglio sul TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di «febbraio 2012» (scadenza 16 marzo 2012), senza aggravio di oneri accessori.

Incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati

mercoledì, aprile 13, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
La legge Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009) ha introdotto per l’anno 2010 dei nuovi incentivi per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori disoccupati.
Successivamente la  legge di Stabilità per il 2011 ha previsto la proroga dei suddetti benefici per l’anno 2011, subordinandoli, però, all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale ancora non emanato. I benefici introdotti dalla norma riguardano tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che stipulano con i soci contratto di lavoro subordinato, purché risultino in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, osservi le norme in materia di sicurezza del lavoro, applichi gli accordi e i CCNL , quelli di secondo livello.

Nello specifico gli incentivi sono tre:

1. Incentivi per l’assunzione di ultracinquantenni precettori di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

I destinatari sono i datori di lavoro che nel corso dell’anno 2010 abbiano              assunto:

  • lavoratori che abbiano più di cinquanta anni e che siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari;
  • nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, entro il 31/12/2010, di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel 2010, purché il lavoratore alla data di trasformazione del rapporto di lavoro abbia più di 50 anni e sia titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari;
  • nel caso di proroga di un rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore titolare di indennità,  già agevolato ai sensi della stessa norma.

L’incentivo consiste nel riconoscere a carico del datore di lavoro la quota di contribuzione nella misura prevista dalla norma vigente per gli apprendisti.

2. Incentivi per l’assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori in              mobilità con almeno 35 anni di anzianità contributiva.

I destinatari sono i datori di lavoro che decidano per la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e siano in mobilità.

L’incentivo decorre dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta l’agevolazione precedente, sempreché sia maturato il requisito dell’anzianità contributiva, e spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e non oltre la data del 31/12/2010.

L’incentivo consiste nel riconoscere a carico del datore di lavoro la quota di contribuzione nella misura prevista dalla norma vigente per gli apprendisti.

Gli incentivi di cui ai punti 1) e 2) spettano nel limite di 120 milioni di euro e sono subordinati ad una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro da presentare entro il 28 febbraio 2011 all’INPS. Gli incentivi in questione, inoltre, sono subordinati alla graduatoria nazionale elaborata dalla Direzione Centrale delle Entrate a seguito degli accertamenti istruttori operati dalle strutture territoriali e verrà concesso, qualora le risorse no siano sufficienti per tutte le domande, a seguito dell’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga o della trasformazione del rapporto, ovvero, in caso di continuazione del rapporto in essere, si farà riferimento alla data di scadenza dell’agevolazione ordinaria o dalla data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva qualora sia più recente.

Tali incentivi sono cumulabili con quelli al punto 3).

3)  Incentivi per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato effettuate nel corso del 2010 del lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione, ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, oppure se il datore abbia trasformato nel corso del 2010 un rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dopo il primo gennaio 2010 in un rapporto a tempo indeterminato, purché il lavoratore risulti titolare dell’indennità alla data dell’assunzione originaria.

L’incentivo consiste nel riconoscimento al datore di lavoro, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.

Il totale degli incentivi ammonta a 12 milioni di euro e può essere fruito solo per i periodi di erogazione effettiva della retribuzione entro il 2010 ma non può superare l’importo della retribuzione erogata al lavoratore. Anche in questo caso gli incentivi sono subordinati alla dichiarazione di responsabilità del datore da presentare on-line, nonché alla graduatoria nazionale stilata dalla Direzione Centrale delle Entrate, ed anche in questo caso qualora le risorse non fossero sufficienti l’incentivo verrà concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione/trasformazione.

Tali incentivi sono cumulabili con quelli ai punti 1) e 2).

I datori di lavoro ammessi agli incentivi e rientranti nelle rispettive graduatorie potranno recuperare la contribuzione agevolata attraverso il flusso UniEmens.

Gli incentivi non spettano qualora:

  • l’assunzione, proroga, trasformazione del rapporto di lavoro è effettuata in ottemperanza di un obbligo legale o contrattuale;
  • tra datore di lavoro che assume e l’impresa di provenienza del lavoratore vi sia coincidenza tra gli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo, anche se l’agevolazione spetta comunque qualora l’assunzione avvenga dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto;
  • il datore che assume abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale nei 12 mesi precedenti, ovvero abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzione dell’orario per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, a meno che l’assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità diverse da quelle presenti in organico.

Accentramento della posizione contributiva e disposizioni INPS

giovedì, febbraio 10, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
L’I.N.P.S., con circolare 31 dicembre 2010, n. 172 ha fornito precisazioni in merito alla costituzione, da parte delle aziende, della posizione contributiva aziendale unica.
Di fatto, a seguito dell’avvio dei processi di snellimento degli oneri derivanti dai rapporti tra datore e   pubblica amministrazione e l’introduzione del Libro Unico del Lavoro, il legislatore ha introdotto una semplificazione degli adempimenti  imprese – INPS attraverso la costituzione – da parte delle imprese stesse -  di un’unica posizione contributiva.
In particolar modo, a fronte del fatto che le imprese pur in presenza di una pluralità di unità operative, tendono a gestire unitariamente gli adempimenti in materia di lavoro, la gestione delle paghe e dei contributi, ivi compresi la predisposizione dei flussi informativi e l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali, l’I.N.P.S.  ha previsto che la gestione degli adempimenti nei confronti dell’Istituto si concentri su di un’unica posizione contributiva.

Di fatto, in fase di inizio attività con  dipendenti, i datori di lavoro sono tenuti alla costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio del relativo numero di matricola.

L’apertura della suddetta posizione contributiva potrà essere effettuata dal datore di lavoro esclusivamente in modalità telematica:

-          Nei casi di avvio dell’attività dell’impresa contestuale all’assunzione di personale dipendente attraverso la c.d. ‘ComUnica’;

-          Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in una fase successiva alla costituzione dell’azienda, mediante ‘ComUnica’ ovvero procedura telematica di iscrizione online.

La posizione contributiva istituita all’inizio dell’attività sarà pertanto unica anche qualora vi sia la necessità di costituire, successivamente, nuove unità operative. Pertanto, il datore non dovrà richiedere una nuova posizione contributiva bensì adempierà agli obblighi previdenziali attraverso la posizione contributiva già in possesso.

In ogni caso l’istituto ha previsto eccezioni alla regola: di fatto,  restano in vigore le disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in ragione delle quali sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro. Pertanto, si continueranno ad avere posizioni distinte nei seguenti casi:

-          Qualora il datore di lavoro , in relazione a una diversa tipologia di personale, sia tenuto al versamento della contribuzione in misure diverse;

-          Qualora il datore di lavoro svolga attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con  diverse finalità economiche;

-          Nelle imprese armatoriali;

-          Aziende appaltatrici operanti a bordo delle navi da crociera;

-          Agenzie di somministrazione

1)    OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Pertanto qualora il datore di lavoro costituisca una nuova unità operativa con dipendenti, dovrà comunicare i dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti nonché, ove nota, la durata temporale della stessa. Alla stessa verrà attribuito  un numero progressivo identificativo da inserire, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di Gennaio 2011, per ogni lavoratore interessato nel flusso Uniemens.

La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’  attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:

-          A1: azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo;

-          A2: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo – Principale;

-          A3: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria;

-          B1: azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo;

-          B2: azienda con più posizioni, con più unità operative, ovvero autorizzata all’accentramento contributivo– Principale;

-          B3: azienda con più posizioni, con più unità operative,  autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria.

Nell’ipotesi di operazioni societarie, il datore di lavoro subentrante dovrà comunicare i dati identificativi – nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente – delle unità operative acquisite.

2)    DATORI DI LAVORO IN POSSESSO DI Più MATRICOLE CON CLASSIFICAZIONI OMOGENEE

A seguito dell’introduzione della posizione unica contributiva, i datori di lavoro in possesso di più matricole con classificazioni omogenee hanno la possibilità di richiedere la costituzione dell’accentramento contributivo.

La richiesta di accentramento dovrà avvenire in modalità esclusivamente telematica, attraverso  i servizi online disponibili sul sito dell’istituto e l’eventuale accoglimento della domanda comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto di richiesta. Di conseguenza, i modelli previgenti SC46 e SC47, sono pertanto abrogati.

Con riferimento alle domande di accentramento già inviate e in corso di definizione, bisogna distinguere il caso in cui si chiede l’accentramento con riferimento ad una nuova sede operativa ancora priva di matricola, da quello in cui si chiede l’accentramento con chiusura di una matricola già esistente.

Nel primo caso il datore di lavoro potrà effettuare la comunicazione di apertura tramite i servizi telematici, ricevendo il tempo reale il numero identificativo della stessa. Nella seconda ipotesi, il datore di lavoro dovrà attendere l’emissione dell’apposito provvedimento di accentramento.

3)    DATORI DI LAVORO AGRICOLO

Stante l’obbligo di accentramento contributivo,  anche i datori di lavoro che assumono manodopera agricola dovranno attenersi alla costituzione della posizione unica contributiva nei confronti dell’I.N.P.S..In particolar modo, i datori di lavoro agricolo  dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

  • in caso di inizio attività, le aziende devono presentare un unico modello di denuncia aziendale (DA) anche se operante su più fondi ubicati in province e/o comuni diversi; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda indicato nel quadro A della D.A. ovvero con quello indicato nel quadro C relativo al Centro aziendale nell’ipotesi di conduzione di più fondi contraddistinti da codici Istat diversi;
  • in caso di denuncia di ulteriori fondi, anche se ubicati in province e/o comuni diversi, le aziende non devono aprire un ulteriore posizione ma devono effettuare una variazione della denuncia aziendale già presentata in fase di inizio attività;
  • le aziende operanti senza fondi (cc.dd. senza terra), in caso di inizio attività, devono presentare un’unica denuncia aziendale per dichiarare tutti i luoghi, anche se ubicati in province e/o comuni diversi, ove si effettuano le lavorazioni; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda indicato nel quadro C relativo al Centro aziendale che dovrà corrispondere a quello della sede legale e/o amministrativa; in caso di denuncia di ulteriori luoghi anche se ubicati in province e/o comuni diversi, le aziende non devono aprire un ulteriore posizione ma devono effettuare una variazione della denuncia aziendale già presentata in fase di inizio attività.

Stante la specificità del settore, il legislatore ha previsto eccezioni alla regola:

-          L’azienda che, in relazione alla diversa condizione soggettiva (tipo ditta), è tenuta al versamento della contribuzione secondo misure diverse; in tal caso deve essere presentata una denuncia aziendale per ogni tipo ditta anche se riferito allo stesso datore di lavoro e gli adempimenti contributivi saranno effettuati con il codice azienda corrispondente ad ogni singola D.A. e non sarà possibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento. Nell’ipotesi di azienda operante con più tipi ditta nella stessa provincia e comune, il codice azienda deve essere diversificato utilizzando il codice progressivo azienda 01, 02 ecc.

-          L’azienda operante su più fondi, ancorché ubicati in province e/o comuni diversi, per i quali l’attività è caratterizzata da autonomia organizzativa e gestionale (vedi circolare n. 55 del 04 marzo 1999); in tal caso deve essere presentata una denuncia aziendale per ogni fondo o gruppo di fondi autonomamente organizzati e gestiti e gli adempimenti contributivi saranno effettuati con il codice azienda corrispondente ad ogni singola D.A. e sarà possibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento. Nell’ipotesi di azienda operante con più attività autonome nella stessa provincia e comune, il codice azienda deve essere diversificato utilizzando il codice progressivo azienda 01, 02 ecc.

Anche per i datori di lavoro agricolo, l’istituto prevede la facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi per coloro già in possesso di più codici azienda aventi caratteristiche contributive omogenee. Anche in detta ipotesi, la richiesta andrà effettuata esclusivamente in modalità telematica disponibile nei servizi online dell’Istituto  nelle medesime modalità per la generalità dei datori di lavoro e l’eventuale accoglimento della domanda comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta di accentramento.

4)  ISTRUZIONI OPERATIVE

Al fine di costituire la posizione contributiva unica le aziende potranno effettuare la semplificazione amministrativa accedendo ai servizi online disponibili presso il sito internet dell’Istituto.

Selezionando la voce ‘Aziende consulenti e professionisti’  e successiva autenticazione con codice fiscale e pin si potrà accedere alla nuova funzione ‘Comunicazione unità/produttiva/Accentramento contributivo’ sotto la pagina ‘servizi per aziende e consulenti’ – menù ‘Iscrizione e Variazione Azienda’.

Inserita la matricola azienda sulla quale l’utente intente effettuare una delle previste attività, nella pagina dedicata alle unità operative, sotto la funzione inserisci,  sono disponibili le seguenti funzioni:

-          Comunicazione unità operativa: attraverso la quale si comunica l’apertura di una nuova unità operativa;

-          Accentramento contributivo: la funzione consente di richiedere il provvedimento di accentramento contributivo, con riferimento a una o più matricole da accentrare.

L’avvenuto invio sarà comprovato da un messaggio di conferma e dal rilascio della ricevuta in formato PDF, corredata dal protocollo informatico. Il riscontro sarà in ogni caso comunicato mezzo email, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel menù inziale dei servizi online.