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| Per telelavoro si intende un modo di lavorare svincolato dalla collocazione geografica dell’ufficio ovvero della sede dell’azienda, che si impernia sull’utilizzo di strumenti telematici ed informatici che permettono lo svolgimento delle prestazioni a distanza. |
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Nell’ordinamento, tale tipologia di attività è disciplinata puntualmente per il settore pubblico ad opera della L. n. 191/98 (Bassanini ter), seguita da un regolamento attuativo ed un accordo collettivo quadro sottoscritto dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali rappresentative, mentre per il settore privato non esiste una legge ad hoc, ma la disciplina è dettata principalmente dall’accordo interconfederale del 9/06/04, concluso dai rappresentanti dei datori di lavoro e i sindacati confederali. |
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Tale documento è stato adottato per recepire l’accordo quadro europeo siglato nel 2002, il quale fornisce una definizione di telelavoro ai sensi della quale “il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento di lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa, viene invece regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”. Per cui i punti caratterizzanti tale fattispecie sono la strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell’attività e la regolarità di esecuzione della prestazione all’esterno dell’azienda. Proprio in considerazione del luogo in cui viene svolto il telelavoro se ne individuano differenti tipologie:
Trattasi di un tipo di lavoro che si fonda sul principio della volontarietà, per cui può essere introdotto solo previo accordo tra le parti. Il lavoratore, che quindi svolge le prestazioni lavorative a distanza, è libero di gestire autonomamente il suo tempo di lavoro, fermo restando che il carico di lavoro che gli viene assegnato deve essere equivalente agli altri prestatori che lavorano in azienda, rispetto ai quali, inoltre, vanta gli stessi diritti e le medesime opportunità formative. Spettano al datore di lavoro, invece, tutti i costi di fornitura, istallazione, manutenzione e riparazione degli strumenti informatici necessari allo svolgimento del lavoro, fermo restando l’obbligo per il lavoratore di aver debita cura degli strumenti informatici in uso. Risale al 1994 il primo accordo collettivo nazionale in materia di telelavoro, stipulato tra la Saritel e le organizzazioni sindacali, seguito da un accordo della Italtel nel 1995 e poi, nello stesso anno, da uno della Telecom, per l’effettuazione di una sperimentazione di telelavoro domiciliare per lo svolgimento di 12 servizi. Si sono susseguiti altri, seppur pochi, accordi anche se va sottolineato che trattasi di una tipologia lavorativa che non ha avuto, fin’ora, un gran successo nel nostro paese, nonostante comporti un notevole abbattimento dei costi, soprattutto a causa della rigidità di modelli organizzativi gerarchizzati ed il timore del management di perdere il controllo sui propri collaboratori. |















































