CCNL
collegato lavoro
conciliazione
Consulente
contratto
contributi
contribuzione
dipendente
dipendenti
inps
Lavoratore
lavoratori
Lavoro
licenziamento
malattia
pensione
previdenza
sanzioni
sicurezza
uniemens Azienda – Organizzazione (5)
Contratto Collettivo (3)
Guide Pratiche (38)
Lavoro (64)
Organizzazione (2)
Pensione (1)
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.
Verbale unico di accertamento introdotto dal collegato lavoro
| IL VERBALE UNICO La legge n. 183/2010 (cd. «Collegato Lavoro») ha introdotto importantissime novità sia in materia di procedure ispettive che di verbalizzazione degli illeciti riscontrati. |
| In modo particolare per quanto riguarda il verbale unico di accertamento e contestazione il Collegato Lavoro dispone che lo stesso deve contenere tutti i provvedimenti di natura amministrativa conseguenti alla definizione dell’ispezione, ovvero: | ![]() |
Nello stesso verbale unico, si potrebbero inoltre riscontrare 3 diverse circostanze:
GLI EFFETTI DELLA CONTESTAZIONE L’art. 33, comma 5, della richiamata legge n. 183/2010 stabilisce che il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati solo dopo lo spirare del termine utile per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla diffida impartita dal personale ispettivo. Tale termine – qualora nel verbale unico si provveda contestualmente, per taluni illeciti, a diffidare il trasgressore e, per altri illeciti, a richiedere il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta – viene stabilito in 60 giorni, che iniziano necessariamente a partire dalla scadenza dei termini per l’ottemperanza alla diffida e per il relativo pagamento degli importi in misura minima: cioè, 45 giorni in tutto, ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la cd. «diffida ora per allora». PROVVEDIMENTI E TERMINI DIFFIDA OBBLIGATORIA Se con il verbale unico vengono contestate solo violazioni che possono essere oggetto di diffida obbligatoria, l’estinzione potrà avvenire attraverso, innanzitutto, la regolarizzazione delle violazioni contestate e, successivamente, con l’ammissione ed il pagamento «di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa», nel termine di 45 giorni dalla notificazione del verbale. DIFFIDA “ORA PER ALLORA” Qualora, invece, il verbale unico predisposto dagli ispettori del lavoro contesti solo illeciti oggetto di diffida ora per allora, l’estinzione potrà avvenire solo previo il pagamento «di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa», entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del verbale. ILLECITI NON DIFFIDABILI Nel caso di notificazione di verbale unico, con il quale si sanzionano solo illeciti ammessi al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, l’estinzione potrà avvenire attraverso il pagamento di «una somma (…) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo», entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale. CASI PARTICOLARI DIFFIDA OBBLIGATORIA + IILECITI NON DIFFIDABILI Nel caso in cui, il verbale unico contiene la contestazione per illeciti oggetto di diffida obbligatoria e, contestualmente, per illeciti ammessi al pagamento in misura ridotta, bisognerà distinguere due fattispecie:
DIFFIDA ORA PER ALLORA + ILLECITI NON DIFFIDABILI Analogamente, anche nel caso in cui il verbale unico contenga contestazioni di illeciti oggetto di diffida ora per allora e contestualmente di illeciti ammessi al pagamento in misura ridotta, bisognerà distinguere:
DIFFIDA OBBLIGATORIA + DIFFIDA ORA PER ALLORA Qualora il verbale unico di contestazione faccia riferimento ad illeciti oggetto di diffida obbligatoria e, contestualmente, ad illeciti oggetto di diffida ora per allora, l’estinzione di tutti gli illeciti potrà concretizzarsi attraverso la regolarizzazione delle violazioni ed il pagamento «di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa», entro il termine di 45 giorni dalla notificazione del verbale. DIFESA DEL CONTRIBUENTE RICORSI Il termine di 30 giorni per proporre ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, nonché il termine di 30 giorni per presentare scritti difensivi e documenti, decorrono sempre dalla scadenza del termine dei 45 giorni per adempiere alle (eventuali) diffide presenti nel verbale unico. CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA Il termine di 60 giorni per aderire alla cd. conciliazione amministrativa decorre dal momento della ricezione del verbale unico, qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidati. |















































