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Verbale unico di accertamento introdotto dal collegato lavoro

martedì, maggio 17, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
IL VERBALE UNICO

La legge n. 183/2010 (cd. «Collegato Lavoro») ha introdotto importantissime novità sia in materia di procedure ispettive che di verbalizzazione degli illeciti riscontrati.
In modo particolare per quanto riguarda il verbale unico di accertamento e contestazione il Collegato Lavoro dispone che lo stesso deve contenere tutti i provvedimenti di natura amministrativa conseguenti alla definizione dell’ispezione, ovvero:
  1. provvedimenti di diffida;
  2. provvedimenti di ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Nello stesso verbale unico, si potrebbero inoltre riscontrare 3 diverse circostanze:

  1. presenza ed accertamento di illeciti oggetto di diffida obbligatoria, per i quali è possibile l’estinzione entro 45 giorni dalla notificazione dello stesso verbale (con regolarizzazione e pagamento della sanzione in misura minima);
  2. presenza ed accertamento di illeciti oggetto di diffida ora per allora, per i quali è possibile l’estinzione entro 15 giorni (pagamento della sanzione in misura minima, essendo già avvenuto l’adempimento individuato dalla diffida);
  3. presenza ed accertamento di illeciti non diffidabili (o non regolarizzabili) oggetto di ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni (ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981).

GLI EFFETTI DELLA CONTESTAZIONE

L’art. 33, comma 5, della richiamata legge n. 183/2010 stabilisce che il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati solo dopo lo spirare del termine utile per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla diffida impartita dal personale ispettivo.

Tale termine – qualora nel verbale unico si provveda contestualmente, per taluni illeciti, a diffidare il trasgressore e, per altri illeciti, a richiedere il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta – viene stabilito in 60 giorni, che iniziano necessariamente a partire dalla scadenza dei termini per l’ottemperanza alla diffida e per il relativo pagamento degli importi in misura minima: cioè, 45 giorni in tutto, ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la cd. «diffida ora per allora».

PROVVEDIMENTI E TERMINI

DIFFIDA OBBLIGATORIA

Se con il verbale unico vengono contestate solo violazioni che possono essere oggetto di diffida obbligatoria, l’estinzione potrà avvenire attraverso, innanzitutto, la regolarizzazione delle violazioni contestate e, successivamente, con l’ammissione ed il pagamento «di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa», nel termine di 45 giorni dalla notificazione del verbale.

DIFFIDA “ORA PER ALLORA”

Qualora, invece, il verbale unico predisposto dagli ispettori del lavoro contesti solo illeciti oggetto di diffida ora per allora, l’estinzione potrà avvenire solo previo il pagamento «di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa», entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del verbale.

ILLECITI NON DIFFIDABILI

Nel caso di notificazione di verbale unico, con il quale si sanzionano solo illeciti ammessi al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, l’estinzione potrà avvenire attraverso il pagamento di «una somma (…) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo», entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale.

CASI PARTICOLARI

DIFFIDA OBBLIGATORIA + IILECITI NON DIFFIDABILI

Nel caso in cui, il verbale unico contiene la contestazione per illeciti oggetto di diffida obbligatoria e, contestualmente, per illeciti ammessi al pagamento in misura ridotta, bisognerà distinguere due fattispecie:

  1. nel caso in cui la diffida sia ottemperata, solo per gli illeciti non diffidati è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 105 giorni dalla notificazione del verbale (questo perché i 60 giorni per il pagamento in misura ridotta dovranno cominciare ad essere conteggiati dalla scadenza del 45° giorno utile per adempiere alla diffida);
  2. invece, se la diffida non è ottemperata, in questo caso per tutti gli illeciti è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 105 giorni dalla notificazione del verbale (ossia entro 60 giorni a far data dalla scadenza del 45° giorno utile per adempiere alla diffida).

DIFFIDA ORA PER ALLORA + ILLECITI NON DIFFIDABILI

Analogamente, anche nel caso in cui il verbale unico contenga contestazioni di illeciti oggetto di diffida ora per allora e contestualmente di illeciti ammessi al pagamento in misura ridotta, bisognerà distinguere:

  1. se la diffida viene ottemperata, per gli illeciti non diffidati è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 75 giorni dalla notificazione del verbale (ossia entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine dei 15 giorni utili per adempiere alla diffida);
  2. se la diffida non viene ottemperata, per tutti gli illeciti è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 75 giorni dalla notificazione del verbale (ossia entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine dei 15 giorni utili per adempiere alla diffida).

DIFFIDA OBBLIGATORIA + DIFFIDA ORA PER ALLORA

Qualora il verbale unico di contestazione faccia riferimento ad illeciti oggetto di diffida obbligatoria e, contestualmente, ad illeciti oggetto di diffida ora per allora, l’estinzione di tutti gli illeciti potrà concretizzarsi attraverso la regolarizzazione delle violazioni ed il pagamento «di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa», entro il termine di 45 giorni dalla notificazione del verbale.

DIFESA DEL CONTRIBUENTE

RICORSI

Il termine di 30 giorni per proporre ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, nonché il termine di 30 giorni per presentare scritti difensivi e documenti, decorrono sempre dalla scadenza del termine dei 45 giorni per adempiere alle (eventuali) diffide presenti nel verbale unico.

CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA

Il termine di 60 giorni per aderire alla cd. conciliazione amministrativa decorre dal momento della ricezione del verbale unico, qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidati.

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